Faq contributo affitto straordinario emergenza Covid-19

Aggiornato il: 14/05/2020

Abito in alloggio ERP, posso presentare domanda?

Non è previsto che chi ha un alloggio ERP (edilizia residenziale pubblica) possa partecipare a questo bando,  poiché la Delibera Regionale 442/2020 ha escluso gli assegnatari di alloggi ERP da questo contributo affitto, dovendo utilizzare un fondo morosità statale che non prevede l’accesso di questo tipo di utenti.

Sono un pensionato in affitto, mia moglie è casalinga e mio figlio non lavorava né prima, né dopo la crisi: non trova lavoro. Non stiamo messi molto bene. Posso avere questo contributo affitto?

Si tratta di una misura urgente e straordinaria riservata a chi ha avuto una diminuzione di reddito da lavoro (dipendente o autonomo) a causa della crisi Covid 19  nei mesi della crisi sanitaria. Per questo deve essere dimostrata la diminuzione dei redditi da lavoro dei componenti (anche solo uno) del nucleo familiare ai fini ISEE.   
Se  nel suo nucleo familiare non ci sono lavoratori che hanno avuto questa diminuzione di reddito perché l’attività è stata ridotta, chiusa o sospesa, allora non può partecipare a questo bando. Il Comune di Prato, tuttavia, probabilmente nei prossimi mesi, farà uscire un nuovo bando affitti. Saranno necessari determinati requisiti, ma  non strettamente legato alla crisi COVID come in questo caso.

Quanto è l’importo del contributo?

L’importo del contributo può arrivare alla metà dell’importo del canone di affitto mensile, ma comunque non può essere superiore a  300,00 Euro per mese. Il contributo sarà erogato per 3 mesi, ossia aprile, maggio, giugno 2020.

Posso partecipare in futuro al bando contributi affitto ordinario, se ho preso questo contributo COVID e quando esce?

Si, è possibile partecipare. Ma in tal caso, sarà erogata solo la eventuale differenza rispetto a quanto percepito complessivamente. L’importo del contributo ordinario è infatti in una unica erogazione. Se si è già avuto un contributo affitto per 300,00 Euro complessivamente (perché due mesi non vi sono rientrati) e il contributo ordinario spettante fosse 500,00 Euro, allora sarà erogato (in caso di ammissione come beneficiario) la ulteriore somma di Euro 200,00. Il bando ordinario uscirà nei prossimi mesi estivi.

Come posso dichiarare l'ISE se non ho il valore della DSU? Rischio che poi sono perseguibile penalmente e civilmente, dato che devo dichiarare?

Non deve dichiarare l’ISE, a meno che non sia già a conoscenza del suo valore: in caso abbia presentato ISEE 2019 o ISEE 2020 e abbia già avuto il risultato. In caso contrario, potrà inviare DSU   a INPS, che entro pochi giorni darà il valore ISE. In questo caso, nella domanda non deve certificare un valore che non può conoscere, ma solo il numero di protocollo della DSU. Saranno gli uffici del Comune a verificare l’importo direttamente da INPS.

Non ho l’email, come posso fare?

L’email è necessaria, per inviare la domanda compilata e eventuali altre informazioni. Per questo motivo è necessario averne una per poter fare la domanda.

Come faccio a inserire la copia del documento nella domanda?

La copia del documento di identità è essenziale in quanto si tratta di autodichiarazioni e atti sostitutivi di notorietà resi non in presenza ma a distanza. Può utilizzare anche un cellulare, fare la foto a entrambi i lati e inserire il file nella domanda. Se non riesce, può telefonare al numero di informazioni e aiuto alla compilazione (800270157), la aiuteranno per telefono.

È possibile farsi compilare la domanda per telefono?

Non è previsto un aiuto di questo tipo, ma ci sono in servizio molti operatori che potranno aiutarla per telefono, seguendo i passi della domanda e aiutandola a inserire quanto richiesto.

Chi posso chiamare per informazioni?

Può chiamare il numero verde (800270157), in questo caso, ci sono 4 postazioni che rispondono tutti i giorni, con operatori del Comune, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, escluso i festivi. Gli operatori possono dare informazioni e aiutare nella compilazione della propria domanda, per telefono. È possibile chiamare anche l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

Se non si è residenti è possibile fare domanda del contributo affitto emergenza Covid?

No, non è possibile in quanto la residenza nel Comune di Prato è un requisito essenziale, così come essere residente nell’abitazione per la quale si richiede il contributo e titolare del contratto di affitto.
Qualora al momento della presentazione della domanda, non si è residenti, ma già titolari del contratto di affitto e qualora in possesso di tutti gli altri requisiti, è possibile provare a richiedere e ottenere la residenza entro il termine di scadenza della presentazione delle domande ovvero il 19 maggio alle ore 13.00.
Per informazioni sulla procedura di residenza è possibile consultare la sezione dedicata sul sito www.comune.prato.it

ISEE e ISE

Che cos’è l’ISEE

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un valore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata.
L’ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.
L’ISEE è l’indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20 %) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.
Il valore dell’ISEE deriva dal rapporto tra l'ISE ed un parametro numerico che corrisponde alla composizione del nucleo familiare.
Il parametro, contenuto nella scala di equivalenza, varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare e di altre situazioni presenti nel nucleo stesso (ad esempio: presenza di figli, di figli minorenni con entrambi i genitori o con un unico genitore).

Che cos’è l’ISE

L'ISE (Indicatore della Situazione Economica) è un valore che risulta dalla somma della situazione reddituale e del 20% dell’indicatore della situazione patrimoniale del nucleo familiare.
L’ISE è riferito alla situazione economica complessiva del nucleo familiare.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
la situazione reddituale è determinata dalla somma dei redditi di ciascun componente del nucleo; da tale somma sono sottratti gli assegni periodici corrisposti al coniuge e per il mantenimento dei figli, spese sanitarie e mediche per disabili, il valore del canone annuo fino a euro 7.000,00,
la situazione patrimoniale si ottiene sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il  valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare:
a) il patrimonio immobiliare deriva dal valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, al netto dei mutui contratti per l’acquisto. b) il patrimonio mobiliare è costituito da: depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, partecipazioni azionarie in società, contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati.
Dal valore patrimoniale sono detratte varie franchigie in base alla composizione del nucleo familiare.

Che cos’è la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)

La DSU è una dichiarazione che il richiedente della prestazione sociale agevolata, compila autonomamente oppure tramite un CAF.
La DSU è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.
Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico).
Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS).
Per le parti autodichiarate, un solo soggetto del nucleo familiare compila la DSU, c.d. dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.
La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
La DSU dovrà essere inviata, on line, all’INPS che quindi rilascerà l’Attestazione ISEE; a seguito dell’invio viene rilasciata ricevuta attestante l’invio della DSU, con  protocollo

Che cos’è l’Attestazione ISEE

L’INPS, dopo il ricevimento della DSU, renderà disponibile al dichiarante un’Attestazione riportante l'ISEE, l’ISE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti.
La stessa attestazione, comprensiva di tutte le informazioni sopra indicate, può essere resa disponibile al dichiarante anche dagli stessi Enti ai quali è stata presentata la dichiarazione ovvero dagli intermediari incaricati della ricezione della DSU (es. CAF) in virtù di specifico mandato scritto conferito dal dichiarante stesso.
Tale attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell’accesso ai servizi di pubblica utilità.

Dove sono riportati sull’Attestazione ISEE i componenti del nucleo familiare ed i valori dell’ISEE e dell’ISE?

Sull’Attestazione ISEE sono riportati 3 riquadri:
- nel primo riquadro sono indicati i dati dei componenti del nucleo familiare del dichiarante;
- nel secondo riquadro è rilevabile il valore dell’ ISEE;
- nel terzo riquadro è riportato il valore dell’ISE.

Che cosa s’intende per nucleo familiare ai fini ISEE?

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, alla data di presentazione della DSU, con le seguenti eccezioni, elencate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013:

  • I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
  • I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
    a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
    b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
    c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1°(gradi) dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
  • Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
  • Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
  • Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.”

Qual è il numero dei componenti del nucleo familiare da indicare nella domanda di contributo?  

1) quello corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare che risulta dall’Attestazione ISEE del 2019, in caso di solo possesso dell’Attestazione ISEE dell’anno 2019;
2) quello corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare che risulta dall’Attestazione ISEE del 2020, in caso di possesso  dell’Attestazione ISEE dell’anno 2020;   
3) quello corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare che risulta dalla DSU alla data della sua presentazione all’INPS, in caso di mancanza dell’Attestazione ISEE degli anni 2019 e 2020.

Errori frequenti a cui fare attenzione nella compilazione della domanda

Come fare a capire se l'IBAN è stato inserito in modo corretto?

Nella sezione della domanda dove deve essere inserito l’IBAN, è attiva una funzione di controllo del numero di caratteri: se si dimentica di inserire una o più cifre, apparirà un messaggio di errore. Inoltre si devono scrivere tutte le cifre dell’IBAN senza alcuno spazio tra loro.

Come si deve scrivere l’importo del valore ISE?

L’importo del valore ISE deve essere scritto usando il punto per separare le migliaia ed usando la virgola soltanto per separare i decimali. Esempio: 15.078,06.

Perché non riesco a entrare nella procedura nonostante abbia inserito il numero della carta di identità, cognome e nome?

Si precisa che il numero della carta di identità deve essere scritto in modo completo, quindi con tutte le lettere e tutti i numeri, senza spazi tra lettere e numeri.
Si ricorda che deve essere scritto prima il cognome e poi il nome.
Se si hanno più cognomi o più nomi, oppure tra i cognomi o i nomi sono presenti trattini o accenti, occorre inserire i dati esattamente come sono scritti sulla carta di identità senza dimenticare nessun carattere.
Nel caso di due cognomi o due nomi (senza trattini o accenti), questi devono essere inseriti con lo spazio tra i due cognomi o i due nomi. ( esempio Carpi Volti Franco Maria)

Passo Situazione economica e lavorativa: si possono inserire insieme le opzioni nessun lavoratore dipendente e nessun lavoratore autonomo?

No, non è possibile e nella procedura appare un avviso di errore. In questa sezione deve essere inserita sempre una delle due opzioni, in alternativa: presenza di lavoratori dipendenti (ed assenza di lavoratori autonomi) oppure presenza di lavoratori autonomi (ed assenza di lavoratori dipendenti) oppure ancora presenza di lavoratori dipendenti ed autonomi.
Non è possibile esprimere l’assenza di entrambe le tipologie di lavoratori: qualora nel nucleo siano presenti lavoratori dipendenti ed autonomi cessati, tale circostanza dovrà essere inserita nella successiva sezione valorizzando la specifica causa “attività cessata”, anche nel caso di più lavoratori di diversa tipologia (dopo aver inserito i dati relativi alle generalità del lavoratore e del datore di lavoro o attività autonoma).