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Dal 14 marzo 2022 tutta la Toscana è in zona bianca. 
 

Regole da seguire divise per codice colore


In questa pagina disponibili anche:

Certificazioni verdi (Green Pass e Green Pass rafforzato)

Provvedimenti nazionali

Provvedimenti regionali

Provvedimenti comunali

Altre informazioni utili

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Proroga stato di emergenza

Con Decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza e le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

 

Linee guida antiCovid per le attività economiche e sociali

Ordinanza del Ministero della salute 2 dicembre 2021

 

Principali decreti per il sostegno o il ristoro (link alla Gazzetta Ufficiale)

  • Decreto Sostegni Ter (27 gennaio 2022): Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali.

  • Legge n. 87 del 17 giugno 2021 (17 giugno 2021): conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

  • Decreto Sostegni Bis (25 maggio 2021): Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

  • Legge n. 69 del 21 maggio 2021 (21 maggio 2021): conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 detto Decreto Sostegni

  • Decreto Sostegni (22 marzo 2021): misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

 

Ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporanee per l'esercizio di attività di somministrazione

 

Il Comune di Prato ha approvato una "Disciplina speciale e transitoria per l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico" valida fino al 31.12.2022, in parziale deroga al vigente "Regolamento per l’occupazione temporanea suolo pubblico mediante strutture esterne per ristoro all'aperto (dehors)".
L'ampliamento del suolo pubblico a disposizione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate ai sensi della L.R. 62/2018, ha lo scopo di attenuare il problema della riduzione di posti all’interno dei locali (dovute ai protocolli anticontagio COVID-19).

Le occupazioni temporanee destinate a tavolini, sedie e ombrelloni, potranno essere richieste con procedura semplificata dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; dovranno avvenire nell’osservanza delle norme di sicurezza, di viabilità, di impatto acustico, rispettare gli spazi di vicinato, gli accessi alle civili abitazioni e le corsie di passaggio di mezzi di soccorso:

Eventuali richieste, ulteriori rispetto a quelle già oggette di rinnovo, devono essere rivolte a So.ri spa, mediante il modulo di seguito riportato:

Modulo richiesta di concessione per occupazioni di suolo pubblico temporanee mediante strutture esterne per ristoro all'aperto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (pdf, 254 KB)

 

Misure di contenimento da adottare negli ambienti di lavoro

- Pulizia, disinfezione, sanificazione e areazione degli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari e i cantieri, ma compresi gli uffici pubblici e privati, gli studi professionali, i servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico e tutti i lavoratori autonomi: d’ora in poi per le procedure di sanificazione/pulizia si dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute nei rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) COVID-19 n. 19/2020, n. 5/2020, n. 21/2020, n. 25/2020, n. 33/2020 e successivi aggiornamenti.

Ordinanza regionale n. 62 dell'8 giugno 2020 in formato pdf (valida fino alla cessazione dello stato di emergenza)

Rapporti Istituto Superiore di Sanità (ISS) a cui si riferisce l'ordinanza regionale 62/2020:

 

Strutture ricettive: sospensione volontaria attività nel periodo di emergenza sanitaria

L'art. 30 della Legge Regionale 6 luglio 2020, n. 51 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019” ha modificato la L.R. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”, introducendo per tutte le strutture ricettive un termine massimo di sospensione pari a 12 (dodici) mesi consecutivi, in analogia con gli esercizi commerciali.

Ne consegue che – a partire dall’entrata in vigore della legge – ciascun gestore di qualsivoglia struttura ricettiva potrà attivare la procedura della sospensione dell’attività, con rituale comunicazione al SUEAP, fruendo della possibilità di sospendere fino a dodici mesi consecutivi.

Si ricorda che dall’inizio dell’emergenza sanitaria alle strutture ricettive alberghiere non è stata imposta la chiusura: esse hanno potuto proseguire la propria attività, ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative al momento vigenti.

Legge regionale n. 51 del 6 luglio 2020 (215.02 KB) File con estensione pdf

 

Proroga e scadenza atti amministrativi

Ad eccezione delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (vedi dettagli di seguito), tutte le concessioni, i certificati, gli attestati, i permessi, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza  conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.

La norma oltre che ai permessi per costruire si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali comunque denominati, rilasciati fino al 31.12.2021.

 


Rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i comuni possono concludere
il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, entro il termine di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (al momento fissato al 31 marzo 2022).
Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida ministeriali.

Nota esplicativa della Regione Toscana (121.62 KB) File con estensione pdf

 

Taxi e noleggio con conducente: comunicazione per consegne a domicilio (valido fino alla fine dell'emergenza sanitaria)

Pubblicata la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 437 del 30 marzo 2020, che consente l’attivazione, in via transitoria e per la durata dell’emergenza sanitaria, salva ogni diversa disposizione nazionale successiva, del servizio tramite taxi e NCC (noleggio con conducente) di consegna a domicilio di beni di prima necessità prelevati da imprese, commercianti e altri operatori abilitati. Sono consentiti il trasporto e la consegna anche di generi alimentari, purché nel rispetto delle misure minime di sicurezza igienico sanitaria alimentare, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di refrigerazione in grado di garantire la temperatura di uso commerciale.
Per comunicare la propria adesione, è sufficiente una comunicazione via PEC a comune.prato@postacert.toscana.it  dichiarando:

  1. gli estremi della licenza/autorizzazione di taxi o NCC rilasciata dal Comune di Prato;
  2. che il servizio di consegna di beni di prima necessità comprende il ricevimento dei beni presso il distributore/venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell’accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
  3. la data di avvio di tale nuovo servizio;
  4. relativamente al trasporto di generi alimentari, il rispetto delle misure minime di sicurezza igienico sanitaria alimentare, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di refrigerazione in grado di garantire la temperatura di uso commerciale;
  5. relativamente ai taxi, l’applicazione delle tariffe vigenti, senza ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l’esecuzione del servizio di consegna a domicilio.

Per ulteriori informazioni, contattare il SUEAP telefonando al numero 0574 1836901 oppure scrivendo a attivitaeconomiche@comune.prato.it

 

Misure derogatorie per la gestione dei rifiuti, discariche e impianti di stoccaggio in emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanza 114 del 23 novembre 2020 - Ordinanza del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 - Modifiche all'Ordinanza n.110/2020 e n. 111/2020 in merito alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Allegato 1 - Disposizioni tecnico-gestionali per la gestione di alcuni rifiuti urbani
Ordinanza 113 del 23 novembre 2020 - Ordinanza del Presidente della Giunta regionale - Modifiche all'Ordinanza 69/2020 "Reiterazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 22/2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture sociosanitarie territoriali".
Allegato 1 - Disposizioni tecnico-gestionali rifiuti urbani
 

Ordinanza regionale n. 111 del 14 novembre 2020 - Modificata dall'Ordinanza 114 (sostituito l'allegato 1)
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13/2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici" - Seconda Reiterazione
Allegato 1 - Disposizioni tecnico-gestionali rifiuti urbani (Sostituito dall'allegato 1 dell'Ordinanza 114)
 

Ordinanza regionale n. 110 del 14 novembre 2020 - Modificata dall'Ordinanza 114 (abrogato il punto 4)  Ordinanza del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 - Emergenza epidemiologica da COVID-19, misure per la gestione dei rifiuti

 

Ristori per imprese settori fiere e matrimoni

La Regione Toscana ha pubblicato due bandi per ristori alle imprese che lavorano nel settore delle fiere e dei congressi e quelle che operano in quello dei matrimoni e degli eventi privati.
Le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2022 per ottenere i contributi messi a disposizione dalla Regione per chi ha subìto perdite a causa della pandemia in atto.

I bandi saranno tutti gestiti da Sviluppo Toscana, società della Regione Toscana.

  Bando contributi a fondo perduto a favore delle imprese esercenti attività di supporto per allestimento fiere, convegni, eventi

  Bando contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati

 

Ristori per imprese dei centri storici, dei comuni termali o in zona rossa

20.01.2022 - È stata approvata la Delibera n. 39 del 17/01/2022 con la quale la Giunta Regionale ha fornito precisazioni circa l'individuazione dei Comuni con disposizioni restrittive c.d "Comuni in zona rossa", modificando gli allegati A e B della DGR n. 1348 del 13/12/2021. Gli allegati sono disponibili nella pagina web del bando sul sito di Sviluppo Toscana.

La Regione Toscana ha pubblicato un bando per ristori Covid-19 alle imprese commerciali, turistiche e della ristorazione dei centri storici di tutti i comuni toscani, ma anche dei comuni termali o finiti in "zona rossa" con un'ordinanza nel 2021. 

Le richieste possono essere inoltrate fino alle ore 17 del 4 febbraio 2022.

  Maggiori informazioni nel comunicato stampa di Toscana Notizie
  Bando ristori centri storici

 

Vendita al dettaglio di tamponi Covid-19

La vendita al dettaglio dei presidi medico chirurgici, tamponi rapidi Covid-19 compresi, dipende dal tipo di utilizzo e dall'interazione con l'utente.

Quelli ad uso professionale devono rimanere nella filiera sanitaria, quindi acquistati da parte dagli addetti solo tramite farmacie/parafarmacie oppure ordini diretti alle ditte produttrici.

Quelli ad uso autodiagnostico (self test), destinati all'uso in ambito domestico, hanno marchio CE seguito da quattro cifre e possono essere venduti anche al di fuori delle farmacie, se il commerciante è in possesso di titolo abilitante per la vendita di beni appartenenti al settore non alimentare.

Se la vendita di tamponi è attività primaria si usa il codice ATECO 47.73.20: commercio al dettaglio in esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Se l'attività è secondaria (esercizi non specializzati) si usa il codice ATECO 47.19.90: empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari.

 

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