02.03.2022 - Il 'Bando contributi affitto per emergenza Covid-19' è concluso e al momento non sono previsti ulteriori bandi per questa tipologia.

Bando contributi straordinari emergenza Covid-19

Si tratta di un contributo straordinario a sostegno del canone di locazione destinato a lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid 19.

Il contributo, verrà assegnato in base al valore ISE, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Verrà calcolato sulla base del 50% del canone di locazione fino ad un massimo di € 300 al mese, e assegnato fino a 3 mensilità solo al permanere delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità al contributo.

Criteri, requisiti e  modalità operative  sono definite nell’avviso pubblico "Bando contributi affitto per emergenza Covid-19".

I passi da fare

1
Preparare documenti
2
Fare domanda online
3
Attendere graduatorie
4
Se ammessi: presentare documenti
5
Versamento su Iban

Chi può richiederlo

  • Residenti nel Comune di Prato
  • Valore ISE non superiore a € 28.684,36
  • Diminuzione almeno 30% del reddito da lavoro (rispetto a marzo e aprile 2019) causa Covid-19
  • Per tutti i requisiti vedi la sezione "A chi è rivolto"

Documenti necessari

  • Per tutti i dati da inserire nella domanda, i documenti da allegare e i documenti da presentare successivamente (una volta ottenuto il contributo) vedi la sezione "Documenti necessari".

Graduatorie e esito

Attenzione

  • Conservare con cura il numero identificativo della domanda (PG)

Requisiti necessari alla data di presentazione della domanda:

  • essere residenti nel Comune di Prato e nell'immobile per cui si richiede il contributo;
  • essere titolari di regolare contratto di locazione registrato;
  • non essere titolari di diritti reali di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, che si trovi entro 50 Km dal Comune di Prato (per uno o più componenti del  nucleo familiare). Oppure essere titolare ma l'alloggio non è disponibile per i seguenti motivi:
    • coniuge legalmente separato o divorziato che non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
    • titolare di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità.
  • valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 28.684,36, come da attestazione ISEE 2019 o 2020. In mancanza di Ise è sufficiente aver presentato all'Inps la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 2020.
  • aver avuto una diminuzione del reddito da lavoro di almeno il 30%, rispetto alle stesse mensilità (marzo-aprile) dell'anno 2019, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 
    Per il mese di aprile 2020, è possibile indicare l’importo presunto, se ancora non conosciuto.
    Tale riduzione può essere riferita a redditi da lavoro:
    • dipendente (per riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc.)
    • autonomo (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo)
    • con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipo.
  • non aver beneficiato (o di non beneficiare) del contributo regionale GiovaniSì nell’anno 2020;
  • non essere, con il proprio nucleo familiare, assegnatari di alloggio ERP (Edilizia residenziale pubblica).

Prima di presentare la domanda

Assicurati di avere a portata di mano i seguenti dati:

  • documento d'identità e codice fiscale del richiedente; indirizzo email;
  • valore ISE presente nell'attestazione ISEE 2019 o in quella 2020, se posseduta. In alternativa è sufficiente il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 2020 presenta all'INPS.
  • contratto di locazione: numero e data della registrazione
  • importo mensile dell'affitto, esclusi gli oneri accessori come le spese condominiali, le utenze, ecc...
  • per lavoratori dipendenti: denominazione ditta e causa riduzione; per autonomi serve partita iva e codice fiscale
  • iban conto corrente bancario o postale
  • in caso di alloggio non disponibile perché assegnato al coniuge in fase di separazione
    dati della registrazione dell’omologa o della sentenza di separazione o divorzio.
  • in caso di titolarità di pro-quota di diritti reali su altro immobile
    estremi dell'atto notarile da cui si rileva la titolarità, nominativi dei titolari di diritti reali che occupano gli alloggi.
  • in casi di invalidità pari o superiore al 67% o handicap: numero e data certificazione.

Da allegare alla domanda

  • documento di riconoscimento
    sia fronte che retro, in due file distinti, vanno bene sia la foto, che la scansione delle due facce del documento.

Documenti da presentare successivamente

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva e prima dell’erogazione del contributo, i beneficiari dovranno presentare la seguente documentazione integrativa a pena di esclusione:

  • copia del contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui il richiedente ha la residenza anagrafica e per il quale richiede il contributo; 
  • documentazione comprovante la riduzione del reddito del nucleo familiare, in riferimento all’attività lavorativa per i mesi di marzo aprile 2020 rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019 (es. buste paga, cedolino, documenti fatturato o altro).

Altri documenti per casi specifici:

  • copia dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio;
  • documenti attestanti la titolarità pro-quota: copia dell'atto notarile che attesti la comproprietà e documentazione da cui si rilevi che si tratti di abitazione in cui risiede altro soggetto titolare di diritto reale);
  • certificazione attestante l’invalidità pari o superiore al 67% del nucleo e/o accertamento di handicap ai sensi della legge 104/1992;
  • permesso di soggiorno in corso di validità nel caso il richiedente sia extracomunitario o apolide.

Il bando è scaduto.

Le domande potevano essere presentate dalle 9.00 del 30.04.2020 fino alle ore 13.00 del 19 maggio 2020esclusivamente tramite piattaforma on line, in autonomia. Non sono ammesse domande presentate fuori termine o con modalità diverse.

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare, il richiedente deve essere il titolare del contratto di affitto. Si intende per nucleo familiare esclusivamente quello definito ai fini ISEE e costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo quanto previsto dall'art. 3 del DPCM 159/2013 (vedi sezione "Nucleo familiare di riferimento").

La domanda presentata on line costituisce autocertificazione e atto sostitutivo di notorietà. In caso di dichiarazioni falsi o mendaci, sono previste sanzioni penali e civili, oltre alla decadenza dal contributo.

Online

Attenzione: al termine della presentazione della domanda verrà rilasciato una numero identificativo (es. Pg.../2020) da conservare con cura per poter consultare la graduatoria.


Accedi al servizio online e presenta la domanda per il contributo affitto straordinario Covid-19 (domande chiuse alle ore 13.00 del 19.05.2020)
 

Vedi anche:

  • Modalità di accesso al servizio online: per accedere alla domanda online è necessario autenticarsi con numero di carta di identità, cognome e nome, oppure con Spid o CNS (tessera sanitaria elettronica).
  • Sul sito della domanda è disponibile una breve guida su come presentare la domanda.

Criteri graduatoria

A seguito dell'istruttoria e della verifica delle domande verrà formata una graduatoria sulla base del valore ISE, a partire dal valore più basso, in ordine crescente. I contributi verranno assegnati seguendo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.
 
In caso di parità verrà data la precedenza, nell'ordine:

  1. numero minori presenti nel nucleo
  2. presenza di soggetti con invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo e/o con accertamento di handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104.
  3. in caso di ulteriore pari merito si procederà a sorteggio.

Pubblicazione elenco provvisorio

Il Comune di Prato approva l'elenco provvisorio delle domande pervenute.

L'elenco sarà pubblicato esclusivamente online alla pagina dell'avviso e all'albo pretorio. Non saranno inviate comunicazioni personali.

Ai fini di assicurare adeguata tutela alla privacy ai richiedenti, l'elenco è pubblicato in forma anonima, con la sola indicazione del numero di domanda rilasciato alla fine della procedura online (es. PG..../2020).

Eventuale ricorso in opposizione

Entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio (entro il 25 giugno 2020), poteva essere presentato ricorso in opposizione all'Ufficio servizi sociali e immigrazione, solo ed esclusivamente:

L’esito di eventuali ricorsi in opposizione è stato riportato all'interno delle graduatorie definitive (ultima colonna destra)  pubblicate nella pagina dell'avviso. Tale pubblicazione ha valore di informazione e notifica per i richiedenti e per i terzi interessati.  

Graduatoria definitiva

In base all’esito dei ricorsi, è stata pubblicata la graduatoria definitiva il 30 giugno 2020, nella pagina dell'avviso e all’Albo Pretorio del Comune di Prato.

Contro la graduatoria definitiva è possibile presentare eventuale ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Beneficiari - documenti obbligatori da presentare

I beneficiare saranno contattati direttamente dal Comune di Prato e dovranno presentare , a pena di esclusione, la documentazione oggetto di dichiarazione sostitutiva o atto notorio nella domanda, o comunque prevista dall'avviso (vedi sezione Documenti necessari).

La Regione Toscana ed il Comune di Prato hanno messo a disposizione ulteriori stanziamenti pertanto verranno erogati i contributi anche ai richiedenti che erano stati inseriti nella "graduatoria definitiva degli ammessi ma non finanziabili".  
Gli 887 richiedenti presenti in graduatoria riceveranno nei prossimi giorni una comunicazione da parte del Comune di Prato con la quale sarà richiesta la documentazione da presentare, necessaria a stabilire l’ammontare del contributo che effettivamente spetta ad ognuno di loro, così come è previsto dal Bando pubblico.

Il richiedente del contributo dovrà presentare la documentazione che dimostri la diminuzione del reddito non inferiore al 30% per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, per i mesi di marzo e aprile dell’anno 2020 rispetto ai mesi di marzo e aprile dell’anno 2019.
Per aver diritto al contributo anche per il mese di maggio 2020, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il permanere delle condizioni dichiarate nella domanda di contributo, nonché la documentazione a dimostrazione della riduzione del reddito di almeno il 30% nel mese di maggio 2020 rispetto al mese di maggio 2019, analogamente a quanto richiesto per i mesi di marzo ed aprile. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo: presentazione della paga/cedolino, documentazione sul fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020  rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019, documentazione (esempio: copia del bonifico) attestante l’eventuale erogazione da parte dell’INPS di cassa integrazione e dell’indennità di disoccupazione (es.: NASPI) o altra forma di sostegno al reddito da lavoro.
Il modulo da compilare e l'elenco dettagliato della documentazione sarà contenuta nella comunicazione.
 

La documentazione dovrà essere presentata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta del Comune e potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità: 

Il contributo spettante sarà accreditato sul conto corrente indicato nella domanda. 
 

Prima della riscossione del contributo, il richiedente avente diritto al contributo sulla base della graduatoria e delle risorse disponibili, dovrà presentare per ciascuna mensilità del contributo, debita dichiarazione attestante il permanere delle condizioni dichiarate ai fini dell’ammissione al contributo.
I tempi ed i modi di presentazione della documentazione saranno comunicati agli aventi diritto. 

Il contributo sarà liquidato esclusivamente tramite accredito sulle coordinate IBAN di conto corrente bancario o postale, o su carta prepagata.

Per richiedere informazioni sul bando è possibile contattare:

Per informazioni:

Si considera nucleo familiare quello individuato ai fini dell’attestazione ISEE, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del DPCM n. 159/2013:

 

  1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
  2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal  fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In  caso  di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
  3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: 
    •   a)  quando  e'  stata  pronunciata  separazione  giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è
    • stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126  del  codice civile; 
    •   b)  quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; 
    •   c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; 
    •   d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e  successive  modificazioni,  ed  è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
    •   e)  quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
  4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del  nucleo  familiare  del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento pre adottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancor ché risulti nella  famiglia  anagrafica  del  genitore.  Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4  maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé  stante,  fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
  5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
  6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Responsabile del procedimento
Sardi Valentina
Email: sociale@comune.prato.it


Funzionario antiritardo
Fedeli Simonetta
Email: s.fedeli@comune.prato.it

QR code