Zona BIANCA: regole da seguire

Aggiornato il: 25/03/2022

Con la cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) avrà fine anche il sistema delle zone colorate.

Il decreto 229 del 30.12.2022 limita  anche la capienza di tutti gli impianti, anche in zona bianca:  al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Spostamenti

Non ci sono limiti agli spostamenti all'interno della zona bianca e tra zona bianca e gialla. Non c'è coprifuoco.

Fino al 9 gennaio sarà consentito ai soggetti muniti di green pass base e mascherina di tipo FFP2 l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico. Dal 10 gennaio 2022 sarà necessario il green pass rafforzato.

Certificazioni verdi (dove non serve il Green Pass, dove serve il Green Pass base e dove il Green Pass rafforzato)

Consulta la pagina informativa dedicata.

Obbligo mascherine 

Dall'11 febbraio e fino alla fine dello stato di emergenza, è obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e all'aperto in caso di assembramenti o affollamenti.

Sono obbligatorie le mascherine FFP2 fino alla fine dello stato di emergenza in molte situazioni. In particolare si ricorda l'obbligo delle FFP2 per l'accesso ai trasporti pubblici,  per frequentare circoli ricreativi e culturali,  per gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al  chiuso  o all'aperto   nelle   sale   teatrali,   sale   da   concerto,    sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in altri locali assimilati, nonché  per gli  eventi  e  le  competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto.

 

Attività economiche

 

Tutte le attività economiche, commerciali, produttive e imprenditoriali sono consentite nel rispetto delle relative linee guida antiCovid nazionali che prevedono specifici protocolli mirati. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è  possibile assicurare il rispetto delle linee guida anti-Covid.

Mense aziendali

Nelle faq sul sito del Governo è specificato che per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di green pass base. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare il green pass.

Bar e ristoranti

Fino alla cessazione dello stato di emergenza le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio di somministrazione di cibi e bevande, sono consentite  solo con green pass rafforzato.
Nei circoli culturali e ricreativi è necessaria anche la mascherina FFP2.
Sono esentati soltanto i minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea documentazione medica  (circolare ministero della salute).

Spettacoli aperti al pubblico

L'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati e i concerti è consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  green pass rafforzato.
Dal 25 dicembre 2021 fino alla fine dello stato di emergenza è obbligatorio anche  l'uso di mascherine FFP2.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle specifiche linee guida antiCovid. 

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è  possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa. 

Sale da ballo, discoteche e locali assimilati 

Anche in zona bianca, fino al 10 febbraio 2022, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Sport con la partecipazione del pubblico

L'accesso a eventi e competizioni sportive in stadi e palazzetti è consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  green pass rafforzato e mascherina FFP2 fino alla fine dello stato di emergenza 31.03.2022.  
Le  attività  devono  svolgersi  nel rispetto delle linee guida adottate dalla  Presidenza del  Consiglio dei ministri - Dipartimento per  lo  sport,  sentita  la  Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare  il  rispetto delle  condizioni  previste dalla regole antiCovid, gli  eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Piscine, palestre, centri benessere, centri termali

Le attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere,  centri termali anche  all'interno  di  strutture ricettive, sono consentite in conformità a protocolli e linee guida antiCovid.  Per l'accesso è necessario il green pass base  fino al 9 gennaio 2022. Dal 10 gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza è necessario il green pass rafforzato.  

Servizi alla persona

Dal 20 gennaio 2022 obbligo di green pass di base (ossia anche con tampone) per servizi alla persona (es. parrucchieri, centri estetici).

Sagre e fiere locali

Sono consentite sagre, fiere locali ed eventi similari nel rispetto delle linee guida antiCovid. L'accesso è consentito solo con green pass.  Dal 10 gennaio 2022 solo con green pass rafforzato.

Nel caso di sagre e fiere locali che si  svolgano  all'aperto,  in  spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il  pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo   del possesso di green pass,  per l'accesso all'evento. In  caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

Feste

Fino al  31 gennaio 2022, sono vietate le feste, comunque denominate, gli  eventi a queste assimilati e i  concerti  che  implichino  assembramenti  in spazi aperti.

Per le feste al chiuso conseguenti a cerimonie civili e religiose e NON conseguenti a cerimonie civili e religiose è necessario essere in possesso del green pass rafforzato.

Scuola e Università

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.

In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:

  • è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
  • è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.

Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere il green pass. Si consiglia di verificare con la scuola se è necessario essere in possesso del green pass rafforzato per l'accesso. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.

Tutto il personale scolastico dal 15 dicembre 2021 è sottoposto a obbligo vaccinale. Con il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 obbligo vaccinale anche per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori

Gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass base. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Le nuove norme restano in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).

Pronto soccorso

Per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare, salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario.

Strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice

Dal 30 dicembre 2021 e fino  alla  cessazione  dello stato  di  emergenza  l'accesso   dei visitatori   alle   strutture   residenziali,    socio-assistenziali, socio-sanitarie  e   hospice,   è  consentito  esclusivamente  ai soggetti muniti di una certificazione verde  COVID-19,  rilasciata  a seguito della somministrazione della dose di richiamo  successivo  al ciclo vaccinale primario (cioè terza dose). 
Chi ha completato soltanto il ciclo di vaccinazione primario  (due dosi)  oppure è in possesso del green pass per avvenuta guarigione, per accedere alle strutture deve essere in possesso anche di un tampone con esito negativo (sia rapido che molecolare) eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso alla struttura.

 Dal 10 ottobre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, è previsto l'obbligo vaccinale a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

Esenzioni: le misure del decreto legge del 10 settembre 2021 n. 122 per il personale socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura

Sono aperti nel rispetto dei protocolli antiCovid e l'accesso è consentito solo con green pass base fino al 9 gennaio 2022.
Dal 10 gennaio fino alla fine dello stato di emergenza  l’accesso è consentito soltanto con green pass rafforzato nei Musei nei luoghi della cultura al chiuso e anche all’aperto,  i centri culturali e ricreativi.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

Tutte le attività di gioco pubblico lecito sono consentite nel rispetto dei protocolli antiCovid. L'accesso è consentito solo con green pass rafforzato dal 10 gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza.

Centri culturali, sociali e ricreativi

Sono consentite tutte le attività dei centri culturali, centri sociali e ricreativi con accesso con green pass rafforzato e mascherina FFP2. 

FAQ del Governo

Risposte alle domande frequenti sul sito del Governo.