Amministrazione trasparente (storico legislatura 2009-2014) - Sezione 2: organizzazione
Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica degli amministratori nella legislatura 2009-2014
Compensi lordi connessi all'assunzione della carica percepiti dagli organi politici (Sindaco, assessori e consiglieri comunali).
Anno 2014
Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica degli amministratori: anno 2014 32 kb- Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica degli amministratori: anno 2014 12 k
- Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica degli amministratori: anno 2014 37 kb
Anno 2013
Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica degli amministratori: anno 2013 32 kb- Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica degli amministratori: anno 2013 12 kb
- Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica degli amministratori: anno 2013 37 kb
Anno 2012
Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica degli amministratori: anno 2012 31 kb- Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica degli amministratori: anno 2012 11 kb
- Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica degli amministratori: anno 2012 29 kb
Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Articolo 14
"Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la
situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
La responsabilità dell'aggiornamento dei dati contenuti in questa pagina è del dirigente Giovanni Ducceschi - Servizio Risorse umane.