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Comune di Prato
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Amministrazione trasparente (storico legislatura 2009-2014) - Sezione 2: organizzazione

Atto di proclamazione del Sindaco Cenni (legislatura 2009-2014)

Il mandato del Sindaco dura cinque anni

A conclusione della consultazione elettorale per l'elezione di un Sindaco si riunisce l'Ufficio elettorale centrale (il Presidente è un magistrato del tribunale).

E' compito della Commissione, sulla base delle risultanze dei verbali delle sezioni elettorali, redigere e sottoscrivere il verbale di proclamazione del Sindaco neoeletto. Il nuovo Sindaco si insedia immediatamente e da quel momento può compiere tutti gli atti di sua competenza.
Il verbale di proclamazione degli eletti assume rilevanza anche ai fini del contenzioso elettorale. Infatti, č tale documento che deve essere impugnato, davanti al giudice amministrativo o a quello ordinario a seconda dei casi, in quanto ultimo atto del procedimento elettorale.

La Commisione redige e firma un verbale cartaceo di cui può essere reso disponibile soltanto una scansione. Al suo interno è riportato il testo che segue (tratto dalla pagina 7 del verbale di proclamazione":

Proclamazione della elezione alla carica di Sindaco
(articolo 72, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il Presidente dell'Ufficio centrale, tenuto presente il disposto dell'articolo 72 comma 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in base al quale, dopo il secondo turno di votazione, č proclamato eletto Sindaco il candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, accerta che il candidato Sig. Roberto Cenni ha riportato, fra i due candidati alla carica di Sindaco ammessi al turno di ballottaggio, il maggior numero di voti validi cioč n. 44.591 voti validi.

Quindi il Presidente, alle ore 11,00 del giorno 24 giugno 2009 proclama eletto alla carica di Sindaco del Comune di Prato il Sig. Roberto Cenni, salvo le definitive decisioni del Consiglio Comunale ai termini dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

seguono tutte le firme dei componenti della Commissione, del Segretario e del Presidente

Nota: La Commissione trasmette i verbali dei risultati (nominativi e voti di Sindaco e consiglieri) al Segretario Comunale che provvede alle notifiche a tutti gli eletti. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta deve verificare le eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità di ogni eletto.

 Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013


Articolo 14
"Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

La responsabilità dell'aggiornamento dei dati contenuti in questa pagina è del Gabinetto del Sindaco. Il dirigente è la dott.ssa Donatella Palmieri.

Ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2014

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