Amministrazione trasparente (storico legislatura 2009-2014) - Sezione 2: organizzazione
Atto di proclamazione del Sindaco Cenni (legislatura 2009-2014)
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A conclusione della consultazione elettorale per l'elezione di un Sindaco si riunisce l'Ufficio elettorale centrale (il Presidente è un magistrato del tribunale).
E'  compito della Commissione,  sulla base delle risultanze dei verbali delle sezioni elettorali, redigere e sottoscrivere il  verbale di proclamazione del Sindaco neoeletto. Il nuovo Sindaco si insedia immediatamente e da quel momento può  compiere tutti gli atti di sua competenza.
        Il verbale di proclamazione degli eletti assume rilevanza anche ai fini del contenzioso elettorale. Infatti, č tale documento che deve essere impugnato, davanti al giudice amministrativo o a quello ordinario a seconda dei casi, in quanto ultimo atto del procedimento elettorale.
        
        La Commisione redige e firma un verbale cartaceo di cui può essere reso disponibile soltanto una scansione. Al suo interno è riportato il testo che segue (tratto dalla pagina 7 del verbale di proclamazione":
Proclamazione della elezione alla carica di Sindaco
(articolo 72, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il Presidente dell'Ufficio centrale, tenuto presente il disposto dell'articolo 72 comma 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in base al quale, dopo il secondo turno di votazione, č proclamato eletto Sindaco il candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, accerta che il candidato Sig. Roberto Cenni ha riportato, fra i due candidati alla carica di Sindaco ammessi al turno di ballottaggio, il maggior numero di voti validi cioč n. 44.591 voti validi.
Quindi il Presidente, alle ore 11,00 del giorno 24 giugno 2009 proclama eletto alla carica di Sindaco del Comune di Prato il Sig. Roberto Cenni, salvo le definitive decisioni del Consiglio Comunale ai termini dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.seguono tutte le firme dei componenti della Commissione, del Segretario e del Presidente
 Nota: La Commissione trasmette i verbali dei risultati (nominativi e voti di Sindaco e consiglieri) al Segretario Comunale che provvede alle notifiche a tutti gli eletti. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta deve verificare  le eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità  di ogni eletto.
      
 Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
      Articolo 14
        "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di      indirizzo politico" 
       1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere      elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di      livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni      pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti      documenti ed informazioni:
        a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della      durata dell'incarico o del mandato elettivo;
        b) il curriculum;
        c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
        carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi      pubblici;
        d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti      pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo      corrisposti;
        e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza      pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
        f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio      1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli      articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente      decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai      parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene      in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di      cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare      dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di      cui all'articolo 7.
        2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1      entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni      successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,      salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove      consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti    entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai    sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la
        situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di    archivio.
La responsabilità dell'aggiornamento dei dati contenuti in questa pagina è del Gabinetto del Sindaco. Il dirigente è la dott.ssa Donatella Palmieri.
