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Comune di Prato
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Amministrazione trasparente (storico legislatura 2009-2014) - Sezione 2: organizzazione

Atti di proclamazione dei consiglieri del Comune di Prato - legislatura 2009-2014

Il mandato dei consiglieri dura cinque anni

Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Esercita attività di controllo sul Sindaco e la Giunta attraverso la presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno da parte dei consiglieri. I consiglieri vengono eletti dai cittadini e con delibere di Consiglio comunale si prende atto della loro elezione verificandone l'eleggibilità e la compatibilità.

 Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013


Articolo 13, comma 1, lettera a
"Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni"

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.
[...]

Articolo 14
"Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

La responsabilità dell'aggiornamento dei dati contenuti in questa pagina è del Gabinetto del Sindaco. Il dirigente è la dott.ssa Donatella Palmieri.

Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2013

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