Amministrazione trasparente - Sezione 2: organizzazione
Atti di proclamazione dei consiglieri del Comune di Prato della legislatura 2014-2019
Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Esercita attività di controllo sul Sindaco e la Giunta attraverso la presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno da parte dei consiglieri. I consiglieri vengono eletti dai cittadini e con delibere di Consiglio comunale si prende atto della loro elezione verificandone l'eleggibilità e la compatibilità.
Il mandato dei consiglieri dura cinque anni.
Luglio 2018 - Dimissioni e surroga del consigliere Giorgio Silli
Il consigliere Giorgio Silli è dimissionario dal 28.06.2018. Al suo posto è entrato in surroga il consigliere Stefano Antonio Scali la cui nomina è stata ratificata nella seduta del Consiglio Comunale del 5.7.2018.
- Deliberazione Consiglio Comunale 53/2018: modifica commissioni consiliari permanenti 149 kb
- Allegato A alla Deliberazione Consiglio Comunale 53/2018: commissioni consiliari 36 kb
- Deliberazione Consiglio Comunale 52/2016: presa d'atto dimissioni carica consigliere comunale Giorgio Silli e conseguente surroga 158 kb
Novembre 2016 - Decadenza e surroga del consigliere Roberto Cenni
Il consigliere Roberto Cenni è decaduto in data 21.10.2016. Al suo posto è entrato in surroga il consigliere Sandro Ciardi, la cui nomina è stata ratificata nella seduta del Consiglio Comunale del 17.11.2016.
- Deliberazione Consiglio Comunale 79/2016: modifica commissioni consiliari permanenti 113 kb
- Allegato A alla Deliberazione Consiglio Comunale 79/2016: commissioni consiliari 11 kb
- Deliberazione Consiglio Comunale 78/2016: presa d'atto decadenza carica consigliere comunale Roberto Cenni e conseguente surroga 168 kb
Elezioni amministrative 2014 - Verbali dell'ufficio centrale
- Scansione della proclamazione degli eletti a carica di Consigliere comunale della legislatura 2014-2019 257 kb
- Scansione della determinazione dei seggi spettanti ad ogni lista o gruppo di liste collegate ammesse alla ripartizione della legislatura 2014-2019 73 kb
Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Articolo 13, comma 1, lettera a
"Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni"
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.
[...]
Articolo 14
"Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la
situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Dal 1 giugno 2015 la responsabilità dell'aggiornamento dei dati contenuti in questa pagina è del dirigente Antonio Avitabile - Servizio Affari Istituzionali. Fino al 31 maggio 2015 era del servizio Gabinetto del Sindaco, dirigente Donatella Palmieri.