Amministrazione trasparente - Sezione 2: organizzazione
Atti di nomina e deleghe agli assessori del Comune di Prato della legislatura 2014-2019
Il Sindaco durante la prima seduta del Consiglio comunale comunica la composizione della Giunta.
A ciascun Assessore sono attribuite deleghe per determinati settori dell'attività amministrativa.
Nel corso della legislatura, il Sindaco può assegnare nuove deleghe oppure effettuare integrazioni a quelle esistenti.
- Nomina Vicesindaco e assessori e rispettive deleghe 34 kb (disposizione del Sindaco n. 7 del 10.06.2014)
Modifiche e integrazioni alle deleghe nel corso della legislatura
- Disposizioni del Sindaco n. 9 del 24.06.2014 56 kb: "Deleghe conferite alla Giunta Comunale. Modifiche Disposizione n. 7 del 10.6.2014 riguardanti gli Assessori Faggi e Mangani."
- Disposizione del Sindaco n.26 del 09.03.2018 123 kb: "Disposizione n. 7 del 10.06.2014 e ss.mm.ii. - Deleghe conferite agli Assessori Simone Faggi e Monia Faltoni - Modifiche ed integrazioni."
- Disposizione del Sindaco n.30 del 04.12.2015 96 kb: "Deleghe conferite alla Giunta Comunale. Modifiche Disposizione n. 7 del 10.06.2104 e n. 9 del 24.06.2014 riguardanti gli Assessori Simone Faggi e Benedetta Squittieri."
- Disposizione del Sindaco n.31 del 10/12/2015 91 kb: "Deleghe conferite alla Giunta Municipale. Modifiche disposizione n. 7 del 10.06.2014, n. 9 del 24.06.2014 e n. 30 04.12.2015. Rettifica mero errore materiale."
- Disposizione del Sindaco n.35 del 13/12/2017 109 kb: "Disposizione n. 7 del 10.06.2014 - Deleghe conferite all'Assessore Monia Faltoni - Integrazione."
Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Articolo 14 (modificato con D.Lgs n.97 del 25.05.2016)
"Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali"
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum vitae.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la
situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Dal 1 giugno 2015 la responsabilità dell'aggiornamento dei dati contenuti in questa pagina è del dirigente Massimo Nutini - Servizio Gabinetto del Sindaco. Fino al 31 maggio 2015 era del dirigente Donatella Palmieri.