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Comune di Prato
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Comunicazioni, quesiti e chiarimenti sulla gara di realizzazione di un mercato metropolitano e un'area a verde a Prato

Appalto per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di mercato metropolitano e area a verde del Progetto PIU - Gara n. 599

Comunicazioni

Comunicazione n. 6 del 10.07.2018

In relazione alla gara di cui all'oggetto, si comunicano le prossime sedute pubbliche di gara: 17 luglio 2018 alle ore 9:00, nella quale saranno comunicate le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento e 19 luglio 2018 alle ore 9:00 nella quale si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Le sedute avranno luogo presso gli uffici del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti, via dell'Accademia, n. 42, Prato.

Comunicazione n. 5 del 28.06.2018

Si comunica che la prossima seduta pubblica di gara, nella quale saranno comunicati i nominativi dei concorrenti per i quali si applicano i procedimenti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si terrà il giorno 2 luglio 2018 alle ore 9:00 presso gli uffici del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti, via dell'Accademia, n. 42, Prato.

Comunicazione n. 4 del 21.05.2018

Si comunica che la prossima seduta pubblica di gara, in cui proseguirà l'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, si terrà in data 23 maggio 2018 alle ore 9:00 presso gli uffici del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti, via dell'Accademia, n. 42, Prato. Le operazioni di gara potranno proseguire nelle giornate successive.

Comunicazione n. 3 del 03.05.2018

Si comunica che le prossime sedute pubbliche di gara, in cui proseguirà l'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, si terranno i giorni 7 maggio 2018 alle ore 9:00 e 14 maggio 2018 alle ore 9:00 presso gli uffici del Servizio Gare Provveditorato e Contratti, via dell'Accademia n. 42, Prato.

Comunicazione n. 2 del 01.03.2018

In riferimento all'articolo 14 del disciplinare di gara, si comunica che, viste le avverse condizioni atmosferiche degli ultimi giorni, il personale incaricato dall'Amministrazione che consentirà l'accesso ai luoghi di interesse ai fini dello svolgimento del sopralluogo, sarà presente nel luogo indicato nel disciplinare anche il giorno martedì 6 marzo 2018, sempre dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Comunicazione n. 1 del 22.02.2018

Si comunica che la voce dell'elenco prezzi delle strutture S09 / TOS17_01.B04.004.006 indica un importo parziale non comprendente le componenti delle spese generali e dell'utile di impresa. Tale circostanza ha comportato una riduzione dell'importo totale dei lavori di € 260,39 pari a circa il 0,02 % del prezzo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza.
Ritenuto che detta evenienza, in ordine alla sua entità, possa essere riassorbita nel complesso delle lavorazioni e relativi prezzi di cui si compone l'opera, la presente comunicazione viene effettuata al fine di consentire ad ogni concorrente la proposizione di una offerta economica consapevole e ponderata.

Quesiti

Quesito n. 3 del 07/03/2018

Quesiti in merito alla garanzia provvisoria costituita a mezzo fideiussione:
- potete specificare quali sono i mezzi da fornire per verificarne l'autenticità.
- Può bastare presentare un cd con il file firmato digitalmente della polizza provvisoria.

Risposta

Circa la forma nella quale deve essere prodotta la garanzia provvisoria prestata a mezzo fideiussione, il disciplinare di gara prevede che:
"Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:
- essere prodotta in originale con espressa menzione del soggetto garantito (sono ammesse fideiussioni con firma digitale a condizione che siano forniti i mezzi per verificarne l'autenticità);"
Poiché la fideiussione emessa con firma digitale, se stampata, non riporta sottoscrizioni autografe del garante o al massimo riporta un firma stampata, occorre che sia fornito un mezzo per verificare che la garanzia sia stata effettivamente emessa e sottoscritta.
L'istituto fideiussore, quando predispone l'emissione delle polizze in formato digitale, normalmente mette a disposizione anche i mezzi per verificarne l'autenticità; generalmente le stesse riportano un codice di controllo che consente di verificarne l'autenticità sul sito dell'assicurazione e questo può essere sufficiente.
In generale basta comunque che sia fornito il mezzo per verificare l'autenticità della polizza e della sottoscrizione, anche mediante copia digitale della polizza firmata su cd/dvd dalla quale si possa verificare l'autenticità della polizza e della firma.

Quesito n. 2 del 02/03/2018

In merito alla gara in oggetto si chiede se è possibile partecipare singolarmente avendo le cat. SOA OS30-OG11 in classifica I.

Risposta

Come già riportato nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 79, comma 16, secondo periodo, del DPR 207/2010 e ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DM 248 del 10/11/2016, l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori della categoria OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Ne consegue che le imprese in possesso di qualificazione sia per la categoria OS30 che per la categoria OG11 possono assumere ed eseguire i lavori della categoria OS30 per importi pari alla somma delle qualificazioni possedute nella categoria OS30 e nella categoria OG11. Il concorrente qualificato per la categoria OS30 classifica I e per la categoria OG11 classifica I può pertanto assumere il totale delle lavorazioni della categoria OS30 previste nella gara in questione

Quesito n. 1 del 15/02/2018

Per ricorrere al subappalto delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (si veda elenco nel disciplinare all'art.3) i concorrenti sono obbligati ad indicare la terna di subappaltatori.
Nel periodo successivo il disciplinare evidenzia quanto segue: "Si segnala già in questa sede la rilevanza delle suddette attività nell'esecuzione dell'appalto di cui trattasi. Si rammenta pertanto che qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto per qualcuna di dette attività dovrà tassativamente indicare la terna dei subappaltatori e presentare la documentazione richiesta già in sede di gara, pena la mancata autorizzazione del subappalto."
Si chiede quindi:
a) In questo caso essendo le lavorazioni incidenti sulle attività lavorative, il Concorrente è obbligato a subappaltare tali opere?
b) Se si tratta solo di fornitura di materiale senza posa in opera (es. fornitura del calcestruzzo acciaio) bisogna indicare ugualmente la terna di subappaltatori? O ci possiamo limitare ad indicare il subappalto escludendo tali opere?
c) Per terna di subappaltatori si intende Società attestate per la categoria relativa all'appalto o Società che svolgono esclusivamente quel tipo di fornitura?
d) Essendo forniture specifiche e limitate (es. se in zona ci sono pochi impianti di calcestruzzo), uno stesso fornitore può essere indicato da più ditte concorrenti come subappaltatore?

Risposta punto a)

Alcune delle attività codificate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (quali ad esempio la fornitura di calcestruzzo o di ferro lavorato) sono generalmente oggetto di affidamento a terzi da parte degli aggiudicatari di lavori pubblici.
Il richiamo del disciplinare di gara circa la rilevanza delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa nell'esecuzione dell'appalto di cui trattasi ha il solo scopo di invitare i concorrenti a porre attenzione sul fatto che, ove dovessero necessitare del subappalto per tali attività e non abbiano indicato la terna dei subappaltatori, non potranno avvalersi del subappalto.
Ciò non significa né che l'affidamento di cui trattasi debba necessariamente configurarsi come subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti, né che tali attività debbano necessariamente essere affidate in subappalto e nemmeno che, insieme alle attività di cui trattasi, debbano necessariamente essere affidate in subappalto le lavorazioni attinenti.
In considerazione di quanto sopra sono stati predisposti due distinti punti del modello 2 (domanda di partecipazione alla gara) che separatamente al punto 12) prevedono l'indicazione del subappalto per le lavorazioni riconducibili alle categorie di cui si compone l'appalto (senza indicazione della terna trattandosi di appalto sotto soglia) e l'indicazione della terna dei subappaltatori per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa che si intendono subappaltare.

Risposta punto b)

L'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori nasce quando l'appaltatore riscontri nelle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa che intende affidare, la sussistenza dei necessari elementi concorrenti, individuati all'art. 105 comma 2 del codice, atti a definirle quale subappalto.
In assenza anche di uno degli elementi costituenti il subappalto, l'affidamento avrà altra natura con diversa modalità prescrittiva. L'opzione del ricorso al subappalto per le lavorazioni delle categorie di cui si compone l'appalto, come specificato nella risposta al punto a), avendo diversa finalità potrà comunque essere attivata.

Risposta punto c)

Come spiegato nella risposta al punto a), le indicazioni del ricorso al subappalto e della terna dei subappaltori per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (sub punto 12 del mod. 2) soddisfano esigenze diverse, quindi i subappaltatori afferenti alle due diverse specie potranno avere di conseguenza requisiti differenti.
Si noti in merito la prescrizione del penultimo capoverso dell'art. 10 per cui "Il subappalto delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e riportate nell'elenco di cui al precedente articolo 3, presuppone l'iscrizione del subappaltatore nella white list della competente Prefettura, o quantomeno la presentazione della domanda di iscrizione"

Risposta punto d)

Non c'è divieto che il medesimo nominativo di un subappaltatore sia indicato nelle terne da più di un concorrente.


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