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Comune di Prato
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Comunicazioni, quesiti e chiarimenti sulla gara di affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai Richiedenti Asilo

Procedura aperta per l'individuazione di ente attuatore con cui concludere accordo quadro per l'affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari) nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) - Gara n. 590

Comunicazioni

Comunicazione n. 1 del 29.08.2017

Si comunica che sono stati sostituiti il "Bando integrale di gara" e le "Specifiche tecniche" pubblicati. Nei documenti sostituiti sono stati corretti dei refusi (nel "Bando integrale di gara" all'art. 15 - Documenti da presentare per la partecipazione alla gara, punto A3) DGUE, alle pagg. 18 e 19. Nelle "Specifiche tecniche" è stato corretto un refuso all'art. 1 - Oggetto e durata dell'accordo quadro, punto C.1 - Tutela legale, a pag. 5. e all'art. 2 - Strutture di accoglienza, nella tabella a pag. 12 nella quale mancava un alloggio nel Comune di Poggio a Caiano.) Salvo che per l'alloggio mancante le modifiche sono visibili nei nuovi documenti.

Quesiti e chiarimenti

Chiarimento n. 2 del 04.09.2017

La definizione della composizione dei raggruppamenti di concorrenti che partecipano alla gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro deve tenere conto dei vincoli per la composizione e la modifica di tali raggruppamenti e dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara secondo la forma di raggruppamento prescelta.
L'art. 48 del Codice, co. 9 vieta espressamente "...qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta".
Tale disposizione è altresì riportata nel bando integrale della gara in oggetto, laddove, fra i motivi di esclusione si indica "qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta salvo quanto previsto all'art. 48, comma 19 ter del Codice" (che consente modifiche soggettive dei raggruppamenti solo in caso di vicende occorse ai concorrenti che ne impediscano la regolare prosecuzione, mentre il recesso di un operatore economico raggruppato è consentito esclusivamente per esigenze organizzative).
Fra gli elementi identificativi del raggruppamento, al comma 4 dell'art. 48 del Codice, è prevista l'indicazione delle quote di esecuzione.
Tale indicazione trova collocazione nel Codice degli appalti al titolo III, riferito a modalità comuni alle procedure di affidamento, ricomprendendo quindi gli accordi quadro. Nel caso di accordo quadro del tipo di quello in appalto, la modificazione alla composizione dei raggruppamenti dei concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, potrà verosimilmente sussistere per esigenze organizzative ed oggettive, per consentire, ad esempio, in sede di affidamento di ulteriori unità di progetto, una non parcellizzazione delle unità immobiliari o una divisione nei territori equilibrata come da bando di gara, o la gestione di beneficiari affidati ai percorsi di integrazione per intero e non in quota, ferma restando comunque sempre la necessità che l'impresa mandataria rimanga maggioritaria. In ogni caso non è ammesso che le variazioni alla composizione dei raggruppamenti avvengano al fine di eludere la necessità del possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del bando, essendo necessario che il rispetto dei requisiti richiesti nel bando sia assicurato in ogni fase di esecuzione dell'appalto.
Secondo quanto sopra riportato, pur non risultando vietato che un operatore economico concorrente si presenti in raggruppamento all'interno del quale alcune imprese mandanti assumano quota di partecipazione pari a zero, la percentuale di variazione della loro quota in occasione degli affidamenti conseguenti alla stipula dell'accordo quadro, o dei successivi accordi attuativi, sarà tuttavia poco significativa, potendosi consentire esclusivamente modifiche per motivi organizzativi nelle quote di tutti i partecipanti ossia per approssimazione o per assicurare la miglior efficacia gestionale e territoriale, come sopra specificato.
La partecipazione a quota zero tuttavia deve sempre prevedere che i componenti di tale raggruppamento siano identificati al momento della partecipazione alla gara, e che tutti siano in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di quanto indicato nel bando integrale di gara all'art. 7.
Si precisa che le imprese con quota di partecipazione zero, ai fini della partecipazione alla gara e della stipula dell'accordo quadro, assumono a tutti gli effetti la veste di concorrente raggruppato con tutti gli oneri connessi (verifica dei requisiti, impossibilità di partecipare in altra forma, spese contrattuali ecc..).
Nel caso di partecipazione di concorrenti con quote di partecipazione pari a zero, gli stessi dovranno possedere i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 7 del bando integrale di gara, non partecipano al cumulo dei requisiti di cui alla lettera c) dell'articolo 7 del bando integrale di gara (poiché non vi è certezza che assumano una quota di corresponsabilità dell'appalto) e dovranno possedere il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 7 del bando integrale di gara come richiesto per i raggruppamenti di tipo orizzontale, oppure, in subordine, autolimitarsi nelle attività che potranno potenzialmente essere assunte da indicare in apposita dichiarazione integrativa da allegare al modello 2, e possedere il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 7 del bando integrale di gara come richiesto per il raggruppamento verticale.
Il mancato possesso dei requisiti per le imprese a quota di partecipazione 0 (zero) non inficia l'ammissione del raggruppamento in quanto autonomamente qualificato.

Chiarimento n. 1 del 31.08.2017

Gli importi delle voci di spesa indicati nel piano finanziario preventivo si riferiscono a quanto approvato dal Ministero dell'Interno in sede di presentazione della domanda di prosecuzione del progetto del Comune di Prato ad ottobre 2016.

Nel mese di marzo 2017 è stato pubblicato dal Servizio Centrale S.P.R.A.R. il nuovo manuale di rendicontazione dei progetti S.P.R.A.R., che ha comportato modifiche agli standard minimi di erogazione relativi al vitto (microvoce G1) e ai pocket money (microvoce G6) dei beneficiari del progetto. Gli importi delle erogazioni indicati nelle specifiche tecniche sono riferiti, perciò, a tali nuovi standard.

La differenza economica esistente tra alcune voci del piano finanziario e le specifiche tecniche riferite ai nuovi standard potrà trovare compensazione sia nella voce G6, dove rispetto ai nuovi standard vi è una differenza positiva, che in altre voci di spesa del piano finanziario, nel rispetto dei vincoli e dei parametri contenuti nel D.M. 10/08/2016, in seguito a rimodulazione del piano finanziario.

Il piano finanziario, infatti, potrà essere rimodulato a cura del Comune di Prato, così come previsto dal manuale di rendicontazione del Servizio Centrale S.P.R.A.R., un mese prima dal termine di ciascun esercizio finanziario, per permetterne una stesura che sia la più rispondente alle esigenze del progetto e che agevoli il più possibile la conformità al rendiconto finale.


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