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Comune di Prato
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Comunicazioni, quesiti e chiarimenti sulla gara 582

Appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento della gestione delle attività educative nel nido "Il Ranocchio" (lotto 1) e nelle scuole comunali dell'infanzia "Figline" (lotto 2) e "Fontanelle" (lotto 3) - Gara n. 582

Comunicazioni

Comunicazione n. 5 del 11/07/2016

Si comunica che la prossima seduta pubblica di gara, nella quale verranno comunicati i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche, è stata rinviata al giorno 13 luglio 2016 alle ore 12:00 presso gli uffici del Servizio Gare Provveditorato e Contratti, via dell'Accademia n. 42, Prato.

Comunicazione n. 4 del 01/07/2016

Si comunica che la prima seduta pubblica di gara è stata rinviata al giorno 5 luglio 2016 alle ore 11:00 presso gli uffici del Servizio Gare Provveditorato e Contratti, via dell'Accademia n. 42, Prato.

Comunicazione n. 3 del 17/06/2016

In data 17.06/2016 pubblicato sulla G.U.U.E. l'avviso di  rettifica del bando conseguente alla revoca del lotto 2

Comunicazione n. 2 del 14/06/2016

A seguito della Determinazione Dirigenziale n. 1628 del 14.06.2016 si comunica che il lotto n. 2 relativo all'affidamento della gestione delle attività educative nella scuola comunale dell'infanzia "Figline" è stato revocato.
In data 14.06.2016 è stata conseguentemente inviata all'Unione Europea la rettifica al bando pubblicato sulla G.U.U.E. in data 03.06.2016 (bando G.U.U.E. ) da cui è stato formulato il bando di gara pubblicato in data 06.06.2016 sulla G.U.R.I. e sul presente profilo di Committente.

Comunicazione n. 1 del 06/06/2016

Si fa presente che la presente gara è espletata in vigenza del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016); si invitano pertanto i concorrenti a fare estrema attenzione poiché rispetto al precedente codice dei contratti sono intervenuti sostanziali mutamenti. In modo particolare è richiesta attenzione nella compilazione e sottoscrizione del DGUE (documento unico di gara europeo) per i soggetti che devono rendere le dichiarazioni sull'inesistenza delle cause di esclusione.

Quesiti

Quesito n. 13 del 22/06/2016

Il bando integrale di gara, a pag. 6, già precisa che è consentito ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 che non ne sono in possesso direttamente, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere c1) e/o c2) dell'art. 10 del bando integrale di gara anche attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell’appalto che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 10 del bando integrale di gara.
I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 che individuano i consorziati esecutori, essendo essi stessi i concorrenti, dovranno essere in possesso in proprio, o tramite avvalimento o dimostrandone il possesso attraverso i requisiti dei consorziati esecutori, dei requisiti di cui alle lettere c1) e/o c2) dell'art. 10 del bando integrale di gara.
I consorziati esecutori, se non devono mettere a disposizione i requisiti al consorzio, è sufficiente siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, lettere a) e b) del bando integrale di gara.

Quesito n. 12 del 21/06/2016

Nella risposta a quesiti n. 5 del 17/06/2016 è stata trattata la fattispecie della presentazione del DGUE nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, anche nel caso di utilizzo dei requisiti del consorziato per la dimostrazione dei requisiti del consorzio concorrente.
Il consorziato esecutore deve comunque presentare il DGUE compilando la parte II, sez A (senza la forma di partecipazione) e B - la parte III - la parte IV, se concorre alla dimostrazione dei requisiti del consorzio attraverso i propri requisiti - e la parte VI.

Quesito n. 11 del 21/06/2016

L'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 elenca quali sono le posizioni rilevanti ai fini dell'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione.
A tali disposizioni i concorrenti devono riferirsi per la presentazione delle dichiarazioni sull'inesistenza della cause di esclusione, non potendosi derogare dalle disposizioni di legge in forza del bando integrale di gara.
In sede di prima applicazione del nuovo codice dei contratti, questa stazione appaltante ha predisposto il modello 3 nel quale è stato chiesto ai concorrenti di indicare i nominativi delle persone che rivestono cariche rilevanti nelle più comuni ipotesi di forme societarie ipotizzabili per i concorrenti alla procedura di gara in oggetto.
E’ quindi evidente che tutti i soggetti indicati nel modello 3 devono firmare il DGUE o almeno per essi devono essere presentate le dichiarazioni sull'inesistenza delle cause di esclusione.
Detto modello 3 non ha pretesa di essere esaustivo poiché forme societarie particolari potrebbero prevedere ulteriori cariche rilevanti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (ad esempio l'organo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 i cui membri, se esiste, devono firmare il DGUE).
Essendo richiamata la normativa antimafia nel suddetto art. 80, risulta pacifico che i soggetti nei cui confronti vanno esperite le verifiche siano anche quelli previsti da detta normativa specifica, ivi compresi i membri del consiglio di amministrazione e i sindaci revisori, anche supplenti che pertanto devono anch'essi firmare il DGUE.

Quesito n. 10 del 21/06/2016

Le dichiarazioni contenute nel DGUE attengono, per quanto riguarda i motivi di esclusione, anche a situazioni personali dei soggetti che ricoprono posizioni rilevanti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, analogamente alla legislazione previgente, dette dichiarazioni sono rese personalmente, come autocertificazione, dai soggetti che firmano il DGUE.
Rimane salva la facoltà che un soggetto possa rendere le dichiarazioni sulle situazioni personali di terzi, assumendosi la responsabilità delle proprie dichiarazioni, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Tale evenienza era richiamata anche dal bando tipo dell'ANAC per i lavori pubblici, emanato in vigenza del D.Lgs. 163/2006, laddove si prevedeva che i soggetti cessati rendessero personalmente le dichiarazioni sulle loro situazioni personali, salvo consentire che le medesime dichiarazioni fossero rese dal legale rappresentante anche per loro conto.
Il bando integrale di gara di cui si discute è formulato secondo i suesposti principi e pertanto prevede che le dichiarazioni siano rese personalmente dai soggetti che ricoprono posizioni rilevanti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Poiché il dichiarare l'inesistenza di motivi di esclusione per altre persone espone il dichiarante a rilevanti responsabilità personali e presuppone che esso abbia piena conoscenza delle circostanze che dichiara, non è una fattispecie normalmente prevista nei bandi di gara, ma una scelta personale che la persona fa avvalendosi di una prerogativa consentita dalla legge.
Circa il fatto che la dichiarazione resa da tutti i soggetti interessati possa costituire un aggravamento del procedimento, si deve rilevare che, evidentemente, anche l'ANAC, nel suo bando tipo non lo considerasse tale, ma prevedesse la firma per conto di terzi solo in previsione del fatto che la persona non fosse reperibile, cosa che generalmente non è per i soggetti in carica.
Qualora, comunque, un soggetto voglia fare le dichiarazioni per conto di altri, deve espressamente indicarlo come previsto nel bando integrale di gara per le dichiarazioni rese nei confronti dei cessati.

Quesito n. 9 del 17/06/2016

Nel modello 3, al punto 13, vanno indicati anche i sindaci supplenti e anch'essi devono firmare il DGUE.

Quesito n. 8 del 17/06/2016

Le persone che devono firmare il DGUE e le modalità con cui devono farlo sono indicate nel bando integrale di gara a pag. 14.

Quesito n. 7 del 17/06/2016

Le sentenze per le quali si è beneficiato della non menzione vanno comunque dichiarate nel DGUE.
Nel DGUE fornito in formato .rtf è possibile inserire le precisazioni ritenute necessarie poiché vi si può liberamente scrivere.
Nel DGUE elettronico, qualora si segnali la presenza di una sentenza, compaiono dei campi nei quali si possono inserire eventuali precisazioni.
E’ in ogni caso ammesso presentare specifiche dichiarazioni esplicative.

Quesito n. 6 del 17/06/2016

Nella sezione B della parte II del DGUE, se compilato in modalità elettronica, è possibile inserire un solo nominativo di legale rappresentante; non risulta infatti che la relativa sezione possa essere duplicata nel DGUE elettronico.
Le imprese tenute a compilare il DGUE possono limitarsi ad inserire un solo nominativo poiché tutte devono compilare anche il modello 3 nel quale è richiesto l'inserimento dei nominativi di tutti i soggetti che, per effetto delle cariche ricoperte, sono tenuti a firmare il DGUE.

Quesito n. 5 del 17/06/2016

Come previsto nel bando integrale di gara (pag. 7), i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione alla gara (modello 2), per quali consorziati il consorzio concorre.
Per la regolare partecipazione alla gara, ciò è sufficiente nel caso in cui i requisiti di cui alla/alle lettera/e c1) e/o c2) dell'art. 10 del bando integrale di gara sono posseduti direttamente dal consorzio.
Qualora invece il consorzio, ai sensi di quanto previsto nel bando integrale di gara a pag. 6, intenda dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere c1) e/o c2) dell'art. 10 del bando integrale di gara attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 10 del bando integrale di gara, lo stesso dovrà anche rispondere "si" alla domanda della sezione "c" della parte II del DGUE (Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti).
In tale sezione il DGUE non prevede l'inserimento della ragione sociale dei consorziati, che però saranno noti per quanto indicato nella domanda di partecipazione alla gara.
Si ricorda che per i consorziati esecutori va presentato il DGUE.
Nel caso in cui esistano delle imprese ausiliarie, il concorrente dovrà ugualmente rispondere "si" alla domanda della sezione "c" della parte II del DGUE (Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti). Le Imprese ausiliarie dovranno presentare, ciascuna, il DGUE e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria secondo il mod. 5 (facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria) o secondo il modello mod. 6 (facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale) , a seconda del caso che ricorre.
In ogni caso sia il concorrente che fa affidamento sulle capacità di altri soggetti, sia i consorziati esecutori attraverso i quali i consorzi dimostrano il possesso dei loro requisiti, sia le imprese ausiliarie devono rispondere "si" alla domanda della sezione "a" della parte IV del DGUE che si intende come attestante il possesso dei requisiti necessari all'peratore economico per partecipare alla gara nel rispettivo ruolo.
Fermo restando che l'assenza dei motivi di esclusione si dichiara solo nel DGUE, il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c1) e/o c2) dell'art. 10 del disciplinare di gara può risultare anche dalle dichiarazioni rese sul modello 3 messo a disposizione dei concorrenti proprio in ragione del fatto che in sede di primo utilizzo del DGUE gli stessi potrebbero aver necessità di presentare le dichiarazioni in forma più descrittiva rispetto a quanto previsto dal DGUE, anche al fine di non incorrere nella presentazione di dichiarazioni inesatte. Vedasi in proposito quanto precisato nel bando integrale di gara alle pagg. 13 e 14.
I concorrenti, le ausiliarie o i consorziati possono sempre presentare dichiarazioni integrative o esplicative laddove ne ravvisino la necessità.
Nel DGUE non esiste un apposito campo specifico per indicare la ragione sociale dei consorziati esecutori e delle imprese ausiliarie.
La domanda della sezione A della parte II: "L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?" appare infatti riferirsi ad ipotesi di raggruppamenti di concorrenti.

Quesito n. 4 del 16/06/2016

Non sono stati previsti limiti massimi di pagine per gli elaborati dell'offerta tecnica. I modelli forniti sono un semplice schema di articolazione dell'offerta tecnica.

Quesito n. 3 del 16/06/2016

Nel bando integrale di gara, all'Art. 20 - adempimenti dell'aggiudicatario - sono già fornite le previsioni delle spese di pubblicazione da rimborsare da parte degli aggiudicatari, nonché la stima delle spese contrattuali. Si ribadisce che detti importi sono frutto di stima, poiché non esattamente quantificabili a priori.

Quesito n. 2 del 16/06/2016

Premesso che, come da Comunicazione n. 2 del 14.06.2016, a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 1628 del 14.06.2016 il lotto n. 2 relativo all'affidamento della gestione delle attività educative nella scuola comunale dell'infanzia "Figline" è stato revocato, si può presentare offerta per il solo lotto 1, per il solo lotto 3 o per entrambi.
L'aggiudicazione avviene separatamente per ciascun lotto.

Quesito n. 1 del 16/06/2016

I servizi in appalto sono stati finora gestiti direttamente dal Comune di Prato, con proprio personale. L'unica ipotesi di riassunzione di personale riguarda eventualmente la previsione dell'art. 5.2.d del capitolato d'appalto, circa l'educatore/docente di sostegno già assegnato ai bambini frequentanti e in forze nei servizi educativi oggetto del presente appalto nell'a.s. 2015/2016.
Di tale insegnante, dipendente di soggetto che fornisce al Comune il servizio di sostegno educativo all'handicap su tutte le sue scuole e che rimarrà attivo per tutti gli altri plessi, sono stati forniti i dati di inquadramento contrattuale in un apposito documento di gara.

Chiarimenti

Chiarimento n.1 del 21/06/2016

L'art. 2 del capitolato descrive per ciascuna tipologia di Lotto l'organizzazione dei servizi come definita dal Comune di Prato - che ne è il soggetto titolare - nei propri atti regolamentari, di indirizzo e organizzativi. A tale riguardo si specifica che, a norma dell'art. 25 comma 3 del Regolamento Regionale 41/R/2013, l'Amministrazione Comunale, con l'approvazione del Piano di Apertura delle scuole, valuta di anno in anno se applicare o meno - e in che misura - l'estensione della ricettività.
Si evidenzia pertanto che l'art. 3.1 lettera c) del Capitolato d'appalto, nell'indicare la ricettività del nido Il Ranocchio: n.35 bambini/e (di cui indicativamente 15 medi e 20 grandi, come definiti dal Regolamento Regionale 41/R/2013) stabilisce in modo inequivocabile il rispetto delle norme sul rapporto educatore/bambino definito dal citato regolamento regionale rispetto ai bambini che possono essere iscritti al servizio.
Tale chiarimento è ininfluente ai fini della presentazione dell'offerta tecnica da parte dei concorrenti, che prevede la predisposizione di un "Programma di gestione" sulla base della ricettività fissata in 35 unità d'utenza e con un numero minimo di educatori pari a 6 (sei) calcolato secondo i parametri stabiliti dal Regolamento regionale n.41/R/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.


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