Gare del Comune di Prato
Chiarimenti, risposte e quesiti sulla gara
Appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento di servizi di accoglienza integrata e per il reperimento di strutture a bassa soglia per il servizio di accoglienza di persone a grave rischio di emarginazione sociale - Lotti 1, 2, 3 e 4 - Gara n. 579
- Quesiti e Chiarimenti del 11/04/2016
- Quesiti e Chiarimenti del 24/03/2016
- Quesiti e Chiarimenti del 22/03/2016
- Quesiti e Chiarimenti del 21/03/2016
Chiarmenti del 11/04/2016
Gli atti di gara individuano, per ogni lotto dell'appalto, un numero minimo e massimo di posti per i quali l'Amministrazione appaltante intende convenzionarsi.
Le strutture messe a disposizione dagli aggiudicatari dovranno pertanto disporre di un numero di posti pari o superiore al numero di posti minimo richiesto per il lotto di interesse poiché in caso contrario non risulterebbero idonee allo svolgimento del servizio così come previsto nelle specifiche tecniche.
Dette strutture potranno disporre anche di un numero di posti superiore a quello massimo richiesto, ma in tal caso va tenuto presente quanto previsto all'art. 3 delle specifiche tecniche, cioè che:
Ciascuna struttura può essere utilizzata solo per uno dei lotti in appalto; è consentito che sia convenzionata in ragione dell'appalto per una parte dei posti della quale dispone a patto che gli altri posti siano utilizzati per servizi analoghi a quelli per i quali viene convenzionata.
Un altro aspetto che deve essere tenuto in considerazione nella scelta delle strutture è che esse devono essere strutture a bassa soglia, pertanto devono rispettare i requisiti minimi di cui al capo III - Strutture soggette a comunicazione di inizio attività - artt. 8 e seguenti - del D.P.G.R. 26 Marzo 2008, n. 15/R "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge Regionale 24 Febbraio 2005, 41".
Vedasi in proposito anche il chiarimento del 24/03/2016.
Non è assolutamente garantito, a norma degli atti di gara, che sia inviato dalla stazione appaltante un certo numero di utenti poiché spetta alla Stazione Appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute.
Non vengono pertanto remunerati i posti vuoti seppur convenzionati.
Chiarmenti del 24/03/2016
In riferimento all'art. 3 delle Specifiche Tecniche "Strutture di accoglienza", si precisa che, limitatamente al solo lotto n. 1 (persone maggiorenni autosufficienti sole di sesso maschile), il soggetto partecipante potrà mettere a disposizione due moduli all'interno di un'unica struttura, purché siano rispettati, per ogni modulo, i requisiti minimi di cui al capo III - Strutture soggette a comunicazione di inizio attività - artt. 8 e seguenti - del D.P.G.R. 26 Marzo 2008, n. 15/R "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge Regionale 24 Febbraio 2005, 41".
In tal caso i due moduli, e gli ulteriori moduli che dovessero comporre la struttura, anche se non destinati all'appalto, dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'accoglienza di persone maggiorenni autosufficienti sole di sesso maschile.
Per gli altri lotti è richiesto che sia messa a disposizione una sola struttura per ogni lotto, che può essere anch'essa un modulo di una struttura più ampia. In questo caso, gli altri moduli della struttura, anche se non destinati all'appalto, dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'accoglienza di persone analoghe a quelle per le quali verrà utilizzato il modulo destinato all'appalto.
Chiarmenti del 22/03/2016
Circa il parametro di valutazione P3 di cui all'art. 7 del disciplinare di gara (piano della formazione e aggiornamento degli operatori impiegati) non sono predeterminate né delle tematiche di base, né un numero minimo di ore.
Come indicato all'art. 15 del disciplinare di gara, la valutazione dell’offerta tecnica per tale parametro avverrà appunto considerando
- la consistenza delle attività di formazione ed aggiornamento e la loro attinenza con l'oggetto del servizio;
- il crono programma delle attività di formazione.
Chiarmenti del 21/03/2016
Ai fini di una esatta definizione del requisito di cui all'art. 10, lett. b) del disciplinare di gara:
"b) abbiano svolto per almeno dodici mesi nell'arco del triennio 01/02/2013 - 31/1/2016, tramite qualsiasi tipo di rapporto con Enti pubblici, servizi di gestione di strutture di accoglienza di persone con disagio sociale che abbiano comportato almeno la messa a disposizione di appositi alloggi."
Si precisa che si intendono validi per la dimostrazione del requisito servizi di gestione di strutture di accoglienza di persone con disagio sociale nelle quali strutture, pertanto, siano posti in essere percorsi di integrazione e reinserimento sociale della persona accolta.
Non sono quindi validi meri servizi di alloggio per ovviare all'emergenza alloggiativa, né servizi relativi a residenze senza finalità di reinserimento sociale.
Resta ferma la necessità che nell'ambito del servizio di gestione della struttura sia stato messo a disposizione l'alloggio e l'ulteriore specifica contenuta nel disciplinare di gara in merito ai soggetti che, avendo realizzato i suddetti servizi all’interno di raggruppamenti di imprese, o in qualità di consorziato designato da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 163/2006, possono far valere il possesso di detto requisito.