Gare del Comune di Prato
Chiarimenti, risposte e quesiti sulla gara
Appalto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo dell'edificio del Centro per l'arte contemporanea L. Pecci - 1° lotto - Gara n. 577
Chiarmenti del 07/12/2015
In merito al sopralluogo, si precisa che esso è obbligatorio per legge (vedasi art. 106 del DPR 207/2010), quindi da effettuare a pena di esclusione dalla gara, come fra l'altro già precisato nel disciplinare di gara.
L'impresa ne autocertifica l'esecuzione ai sensi del DPR 445/2000, quindi è tenuta a svolgerlo, anche a mezzo di persona di propria fiducia all'uopo incaricata, al fine di poter legittimamente rendere detta dichiarazione, indipendentemente dal fatto che la stazione appaltante compili o meno liste per effettuare controlli incrociati.
Il personale presente sul posto si limita a consentire l'accesso alle parti dell'edificio che dovessero essere di interesse per le persone che effettuano il sopralluogo e non liberamente accessibili al pubblico, ma non compila liste di persone che hanno effettuato il sopralluogo, non ritira deleghe all'effettuazione dello stesso e non rilascia attestazioni di avvenuto sopralluogo. Dette operazioni non possono essere pretese.
La richiesta di appuntamento ha il solo fine di garantire che all'ora concordata il personale faccia in modo di trovarsi sul posto anche se il museo è chiuso al pubblico.
Il disciplinare di gara, al punto 16.11.2. prevede che sia resa la dichiarazione "di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori o comunque di aver fatto visitare il luogo di esecuzione dei lavori da persona incaricata".
Detta attestazione, come le altre di cui al punto 16.11, deve essere resa, come si legge nel disciplinare di gara, dai soggetti indicati ai punti 16.11.7.1 - 16.11.7.2 - 16.11.7.3 - 16.11.7.4 del medesimo disciplinare.
Poiché il sopralluogo è necessario al fine di presentare l'offerta correttamente e consapevolmente, ma anche al fine di accettare di eseguire i lavori (in toto o limitatamente ad una quota), anche in subappalto, o di esserne responsabile in solido, esso è richiesto al concorrente, singolo o raggruppato, al consorziato esecutore, alle imprese ausiliarie ed ai subappaltatori in caso di subappalto necessario alla qualificazione.
Poiché la dichiarazione prevede l'opzione "di aver fatto visitare il luogo di esecuzione dei lavori da persona incaricata" non vi è preclusione al fatto che una persona effettui il sopralluogo per più concorrenti fra loro raggruppati o anche per il subappaltatore, l'ausiliario o il consorziato, se la circostanza è accettata dagli stessi e consente loro di accettare gli oneri derivanti dalla propria posizione assunta.
Poiché l'importo delle lavorazioni riferite alla categoria OS30 richiede già di per sé la qualificazione in III classifica, è conseguentemente richiesto al concorrente che partecipa come soggetto singolo di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale.
Per quanto riguarda i concorrenti raggruppati, vedasi quanto indicato al punto 13.1.8. del disciplinare di gara e cioè
"In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II"
La formulazione del disciplinare ricalca quella del bando tipo dell'ANAC.
L'assunzione dei lavori si riferisce non al complesso delle lavorazioni bensì alle qualificazioni per le singole categorie necessarie al concorrente in funzione delle proprie quote di partecipazione e/o di esecuzione.
A solo titolo di esempio si fa presente che se un concorrente, nell'ambito di un raggruppamento, assume lavorazioni riferite a varie categorie per ciascuna delle quali è sufficiente una qualificazione in classifica II, ed è qualificato in ciascuna di dette categorie, non necessita del possesso di certificazione di qualità, indipendentemente dal fatto che sia mandante o mandatario del raggruppamento.
Se invece dovesse assumere, oltre ad una quota di lavorazioni della categoria OS30 per la quale è sufficiente la qualificazione in detta categoria in classifica II, ma dovesse qualificarsi nella categoria prevalente OS30 anche per l'importo di ulteriori categorie scorporabili assunte, per le quali non è qualificato (da affidare in subappalto se a qualificazione obbligatoria o da eseguire anche direttamente se non a qualificazione obbligatoria) qualora l'importo complessivo delle lavorazioni assunte riferite alla categoria OS30 e alle categorie scorporabili che assume senza essere per esse qualificato richiedesse la qualificazione in III classifica, dovrebbe essere in possesso anche della certificazione di qualità.
Chiarmenti del 09/12/2015
Con determinazione n. 3368 del 9/12/2015 questa Stazione Appaltante ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, n. 9/2015. Pertanto non è più necessario indicare la ragione sociale delle imprese subappaltatrici. Si veda in proposito il testo della determinazione