Gare del Comune di Prato
Chiarimenti, risposte e quesiti sulla gara
Appalto del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Gara n. 571
- Quesiti e Chiarimenti del 15/01/2016
- Quesiti e Chiarimenti del 21/12/2015
- Quesiti e Chiarimenti del 18/12/2015
Chiarimenti del 15/01/2016
Una delle dichiarazioni da rendere obbligatoriamente per partecipare alla gara è prevista al punto 39 del modello 2 ed è la seguente:
"di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta".
Come indicato nel disciplinare di gara, all'art. 10, qualora i concorrenti ritengano necessario, per acquisire conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, possono compiere gli opportuni sopralluoghi.
Negli atti di gara è presente l'elenco degli impianti con gli indirizzi.
I locali aperti al pubblico possono essere visitati liberamente dagli interessati.
Alcune tipologie di edifici potrebbero invece necessitare di specifiche autorizzazioni laddove per l'attività che vi si svolge non siano aperti alla generalità del pubblico (soprattutto le scuole).
In tal caso, su richiesta del concorrente, il servizio Lavori Pubblici del Comune (i cui recapiti sono indicati all'art. 12 del disciplinare di gara) rilascerà apposita autorizzazione.
In ogni caso non si rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo e tale attestazione non è richiesta per partecipare alla gara.
L'appalto di cui trattasi è disciplinato come appalto di servizi, pertanto i requisiti da possedere per la partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara e nell'appendice esplicativa allo stesso, tutti pubblicati sul presente profilo di committente.
Non si applicano pertanto le regole sulla qualificazione per i lavori pubblici, salvo quanto richiamato negli atti di gara.
In tali atti non si richiama la possibilità di qualificarsi ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010, anzi, espressamente, si precisa che
"I concorrenti che assumono una qualsiasi quota del complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici devono essere in possesso anche del requisito di cui all'art. 10, lett. e) del disciplinare di gara per intero (corrispondente cioè al possesso di attestazione SOA per la categoria OG9 almeno in classifica I)"
Non è quindi ammesso dimostrare il possesso del requisito di cui all'art. 10, lett. e) del disciplinare di gara in analogia con quanto previsto dall'art. 90 del DPR 207/2010.
Chiarimenti del 21/12/2015
Nel disciplinare di gara, all'art. 10, viene richiamata l'equipollenza dell'attestazione SOA per la categoria OS30 con la categoria OG11, pertanto, ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 10, lettera d) del disciplinare di gara, le seguenti tre casistiche sono da considerarsi equivalenti fra loro:
1) possesso di attestazione SOA per la categoria OS30, classifica II
2) possesso di attestazione SOA per la categoria OS30, classifica I e per la categoria OG11, classifica I
3) possesso di attestazione SOA per la categoria OG11, classifica II
Chiarimenti del 18/12/2015
In merito al possesso dei requisiti pubblicata un'appendice esplicativa al disciplinare di gara.