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Comune di Prato
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Gare del Comune di Prato

Chiarimenti, risposte e quesiti sulla gara n. 566

Appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e giuridica ai Comuni compresi nell'ambito territoriale di Prato per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano in attuazione del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii - Gara n. 566

Chiarimenti del 17/11/2015

In tema di possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, si conferma che l'avvalimento non è utilizzabile per nessuno di essi, essendo ciò stato stabilito nell'ambito del gruppo di lavoro che ha approvato gli atti di gara, ritenendo l'inapplicabilità di tale istituto legittima e opportuna per la procedura di gara in questione, in considerazione del tipo appalto, delle prestazioni richieste, dei soggetti ammessi a partecipare e dei requisiti richiesti.
Si fa in proposito notare che per i requisiti potenzialmente avvalibili (lettere f ) e g) dell'art. 10 del disciplinare di gara) le regole di gara consentono, per le mandanti, la partecipazione di imprese prive in toto di tali requisiti.
Resta comunque salva l'applicazione della particolare forma di avvalimento necessaria nel caso in cui per il concorrente ricorra la fattispecie di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 (concordato con continuità aziendale).

In tema di possesso del requisito di cui all'articolo 10 lettera f), del disciplinare di gara (essere in possesso di due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente di cui all'art.41 del D.Lgs. 163/2006) da parte di concorrenti raggruppati, trova applicazione l'ultimo capoverso di pag. 6 del disciplinare di gara dove è specificato che:
"- il requisito di cui alla precedente lettera f) deve posseduto dal complesso dei componenti di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) (se partecipanti alla presente procedura di gara), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006 o dal complesso dei soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. f bis) e g) del D.Lgs. 163/2006, attraverso la sommatoria delle dichiarazioni da essi possedute. Si precisa in proposito che le dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente possono essere riferite anche entrambe allo stesso concorrente, ma in questo caso devono essere rilasciate da soggetti diversi".
E' quindi sufficiente che il raggruppamento presenti complessivamente due dichiarazioni bancarie riferite a componenti diversi oppure anche allo stesso componente, fermo restando che in questo caso le dichiarazioni devono essere rilasciate da istituti bancari o intermediari finanziari diversi.

L'articolo 2 del disciplinare di gara prevede che:
"In considerazione del divieto di subappalto di cui in seguito, i componenti del gruppo di lavoro devono essere i concorrenti o, comunque, soggetti aventi un rapporto organico con i concorrenti."
La norma del disciplinare fa quindi espressamente riferimento al fatto che per lo svolgimento del servizio non possa essere utilizzato il subappalto, pertanto sono da considerare ammissibili tutte quelle forme di collaborazione che, a norma del D.Lgs. 163/2006, non costituiscono subappalto.


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