Chiarimenti, risposte e quesiti sulla gara n. 556
16.06.2014
Si conferma che con la trasmissione dell'atto di quietanza attestante l'avvenuto
pagamento del premio alla compagnia assicurativa, l'obbligazione in capo al
Broker in ordine al versamento dei premi assicurativi per conto
dell'Amministrazione s'intende giuridicamente assolto così come indicato
dall'art. 23 del capitolato speciale di appalto.
Qualora l'emissione dell'atto di quietanza da parte della compagnia di
Assicurazione non avvenga contestualmente al pagamento del premio, la
trasmissione del predetto atto potrà avvenire entro le 24 ore dalla ricezione
dello stesso da parte del Broker.
16.06.2014
In riferimento al requisito di cui all'art. 11, lett. e) del disciplinare di gara consistente in:
e) aver svolto, nel triennio 2011/2012/2013, servizi di brokeraggio per conto di Regioni e/o Enti locali di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, tra cui almeno due comuni capoluogo di Provincia, che abbiano complessivamente comportato il diritto di percepire provvigioni per un valore non inferiore ad € 200.000,00.
Nel medesimo articolo 11 del disciplinare di gara sono definite sia le provvigioni valide ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, sia le quote del requisito che devono essere possedute dai componenti dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. 163/2006.
Non essendo diversamente stabilito nel disciplinare di gara, si precisa che nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. 163/2006 è sufficiente che tra gli Enti locali estinatari dei servizi di brokeraggio che hanno comportato il diritto a percepire le provvigioni complessivamente fatte valere dai componenti di tali soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. 163/2006 ci siano almeno due comuni capoluogo di Provincia e che non ha importanza se detti servizi per Comuni capoluogo di provincia sono stati svolti da uno o da più componenti del soggetto partecipante alla gara, né il ruolo che esso od essi riveste/rivestono nel soggetto concorrente.
09.06.2014
Quanto al requisito di cui all'art. 11, lett. e) del disciplinare di gara consistente nell' "aver svolto, nel triennio 2011/2012/2013, servizi di brokeraggio per conto di Regioni e/o Enti locali di cui
all'rt. 2, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, tra cui almeno due comuni capoluogo di Provincia, che abbiano complessivamente comportato il diritto di percepire provvigioni per un valore non inferiore ad euro
200.000,00" si ribadisce che:
l'importo di Euro 200.000,00 è riferito alle provvigioni percepite per il complesso dei servizi di brokeraggio svolti nel triennio di riferimento per conto di Regioni e/o Enti locali di cui
all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. Tra gli Enti locali destinatari dei servizi di brokeraggio che hanno comportato il diritto a percepire le provvigioni devono esserci almeno due comuni capoluogo di Provincia. Non qualifica l'importo delle provvigioni percepito per i servizi svolti a favore di detti comuni capoluogo di provincia, che deve però essere maggiore di zero per ciascuno di essi.
Nel disciplinare di gara è fornito dettaglio sui servizi validi ai fini della dimostrazione del requisito e su come vengono considerati alcuni casi particolari di comuni capoluogo di provincia.