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Comune di Prato
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Gare del Comune di Prato

Chiarimenti, risposte e quesiti sulla gara n. 548

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria - Gara n. 548.

19/11/2013 - In relazione alla gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria - Gara n. 548, si forniscono le seguenti informazioni e chiarimenti:

Si ritiene opportuno ricordare che tutti gli atti riguardanti il Bilancio del Comune di Prato sono pubblicati sul sito del Comune alla pagina https://www.comune.prato.it/economia/ nella sezione gestione economica comunale.

Si allega il Certificato del rendiconto al bilancio 2012 in formato .pdf

- circa l'ammontare di eventuali somme detenibili dall'Ente presso il Tesoriere, al di fuori del regime di T.U. si informa che le giacenze su C/C riguardanti mutui e BOC alla data del 31/12/2012 ammontano ad € 11.900.000,00

-la media delle anticipazioni di tesoreria nel triennio 2010/2012 è di € 0,00

- nell'esercizio 2013 l'Amministrazione è ricorsa all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per un importo massimo registrato di euro 9.500.000,00. Per gli esercizi futuri l'Amministrazione non esclude il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

- attualmente l'Ente opera con Ordinativo Informatico con firma digitale

- i servizi informatici del Comune di Prato sono in genere gestiti internamente, ma il Software utilizzato per la contabilità ed il bilancio è quello fornito dalla INF.OR. S.r.l., Via Don Luigi Sturzo, 146 - 52100 Arezzo

- l'attuale Istituto Tesoriere è la Banca Popolare di Vicenza.

- al 31/12/2012 il Comune di Prato aveva come dipendenti 1007 unità di personale a tempo indeterminato;

- sul documento "informazioni sul servizio di Tesoreria" è erroneamente inserita la giacenza di cassa al 31/12/2013 di Euro10.803.027,27. Tale giacenza va ovviamente riferita al 31/12/2012;

- sul conto di tesoreria la media della giacenza di cassa al 31.12 di ciascun anno nel triennio 2010/2012 è di € 17.037.011,27 - al 31/12/2012 è di € 10.803.027,27. Trattasi di somme non rivenienti da mutui o emissioni obbligazionarie.

- l'ammontare max dell'anticipazione concedibile è di € 46.446.802,41 (1/3 di 185.787.210,41 DGC n. 8/2013);

- al 31.12.2012 esistevano 153 posizioni di mutuo per un debito residuo di € 113.491.602,00;

- il numero e gli importi dei mandati e delle reversali sono già presenti nei dati sul servizio di tesoreria pubblicati;

- sono attivi n. 7 Pos il cui volume transato è il seguente: Anno 2012 n. 1277 movimenti per € 109.649,00; anno 2013 (al 30/6/2013) n. 967 movimenti per € 69.594,00;

- per l'incasso delle entrate nel 2012 sono state effettuate 21.546 operazioni RID;

- l'Ente ha 5 c/c postali interamente gestiti dall'Ente stesso;

- l'Amministrazione ha depositati presso la Tesoreria Titoli, di propria proprietà, riguardanti 10 partecipazioni azionarie

- si forniscono le allegate informazioni tecniche sul servizio T serve in formato .pdf

Durata del servizio
Come precisato nel bando e nel disciplinare di gara all'art. 1:
La durata del servizio è prevista dal 01/01/2014 al 31/12/2018 ed è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere al rinnovo della concessione, ai sensi dell'art. 44 della L. 724 del 23/12/1994 e dell'art. 10 del D.Lgs. 267/2000, alle medesime condizioni, per una sola volta e per un uguale periodo di tempo rispetto all'originario affidamento.
Lo schema di convenzione prevede che:
(art. 2) 1. La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2014 al 31.12.2018 e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti in base a quanto stabilito all'articolo successivo.
(art. 3) 1. L'Ente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 267/2000, di rinnovare la convenzione in parola, per analogo periodo di tempo, per non più di una volta nel caso la normativa comunitaria e nazionale che disciplinano l'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione e la relativa giurisprudenza dovessero riconoscere tale possibilità.
(art. 4) In caso di ritorno al sistema previsto dall'art. 7 del Dlgs 279/1997, il Tesoriere è tenuto, su richiesta dell'Ente, a rinegoziare le condizioni della presente convenzione. In caso di mancato accordo fra le parti, il Comune potrà esercitare la facoltà di recesso anticipato; l'Istituto di credito non potrà porre alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.
Si precisa che il riferimento fatto nel passo sopra richiamato del disciplinare di gara all'art. 10 del D.Lgs. 267/2000 è un refuso e va inteso come "Art. 210 del D.Lgs. 267/2000" conformemente allo schema di convenzione.
Dai predetti atti di gara risulta pertanto che la facoltà di rinnovo per una sola volta e per un ugual periodo è in capo all'Ente che potrà esercitarla nel caso la normativa comunitaria e nazionale che disciplinano l'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione e la relativa giurisprudenza dovessero riconoscere tale possibilità. Ai sensi dell'art. 2 dello schema di convenzione il rinnovo potrà avvenire "d'intesa fra le parti" cioè l'istituto Tesoriere potrà non accettare il rinnovo, ma non potrà pretenderlo.
La possibilità di rinegoziare le condizioni della convenzione con ipotesi di recesso anticipato esiste in caso di ritorno al sistema previsto dall'art. 7 del D.lgs 279/1997.

Riferimenti al D.lgs. 163/2006 negli atti di gara
Non esiste a nostro avviso contraddizione fra il richiamo al D.lgs. 163/2006 fatto al primo paragrafo dell'art. 2 del disciplinare di gara (e nelle altre parti del predetto disciplinare) e il secondo paragrafo dello stesso art. 2 del disciplinare di gara, dove si precisa che
"Trattandosi di concessione di servizio, alla presente gara non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/2006, salvo la parte IV, e le ulteriori norme richiamate negli atti di gara."
L'esclusione della piena applicazione del D.lgs. 163/2006, salvo la parte IV, è infatti sancita dall'art. 30 del medesimo D.Lgs. 163/2006 ed è pertanto ovvio che, nella libertà di disciplinare la concessione, l'Amministrazione concedente possa riferirsi ad alcune norme del codice ritenute applicabili, seppure con le specifiche dettate dal disciplinare in questione.

- Art. 8 punti B1d1 e B1d2 del disciplinare di gara e art. 16 comma 1 e 3 dello schema di convenzione: Se l'Istituto bancario offerente assume gli impegni corrispondenti mantiene comunque la valutazione sul merito creditizio, ma dovrà, in caso di diniego, produrre completa ed esaustiva motivazione all'Amministrazione.

- Art. 8 punto B1d2b del disciplinare di gara:
Il parametro di riferimento fissato dall'Amministrazione per il calcolo del tasso fisso è l'IRS a 5 anni; nell'offrire lo spread il concorrente dovrà tenere conto della durata massima dei finanziamenti prevista dallo schema di convenzione.

- Art. 8 punto B1d3 del disciplinare di gara e art. 16 comma 2 dello schema di convenzione:
Se l'Istituto bancario offerente assume l'impegno corrispondente mantiene comunque la valutazione sul merito creditizio, ma dovrà, in caso di diniego, produrre completa ed esaustiva motivazione all'Amministrazione.
I mutui sono di durata di 10 anni.
Il parametro di riferimento fissato dall'Amministrazione per il calcolo del tasso fisso è l'IRS a 5 anni; nell'offrire lo spread il concorrente dovrà tenere conto della durata massima dei finanziamenti come sopra prevista.

- Art. 8 punto B1d5 del disciplinare di gara e art. 30 comma 1 dello schema di convenzione:
Se l'Istituto bancario offerente assume l'impegno corrispondente mantiene comunque la valutazione sul merito creditizio, ma dovrà, in caso di diniego, produrre completa ed esaustiva motivazione all'Amministrazione.

- Art. 8 punto B1d6 del disciplinare di gara e art. 30 comma 2 dello schema di convenzione:
Per poter rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti le aziende debbono obbligatoriamente disporre di un conto corrente; non è detto che lo abbiano presso l'istituto Tesoriere. Il punto dell'offerta di cui trattasi riguarda appunto la disponibilità del concorrente, che abbia già assunto l'impegno ad accordare alle aziende creditrici dell'Ente smobilizzi di fatture, il cui pagamento risulta sospeso per vincoli di finanza pubblica, come previsto al punto 1 art. 30 dello schema di convenzione, ad accordare tali smobilizzi senza obbligo per le aziende creditrici dell'Ente di aprire un conto corrente presso l'Istituto di credito tesoriere oppure, l'assoluta gratuità del conto stesso.

- Art. 8 punto B1g e punto B1g1 del disciplinare di gara e art. 15 dello schema di convenzione:
L'offerta di cui al punto B1g1 consiste in una riduzione percentuale sullo spread stabilito periodicamente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.L. 66/1989 convertito in legge 144/1989 per il calcolo del tasso massimo dei mutui degli Enti Locali e rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale.
La riduzione offerta va espressa in punti percentuali con due cifre decimali e si applica allo Spread da sommare all'IRS o all'Euribor per il calcolo dei tassi massimi dei mutui degli Enti locali previsto dal Decreto sopra citato.
In relazione a quanto sopra previsto dagli atti di gara è ininfluente l'individuazione della durata del mutuo poiché il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze definisce i tassi massimi per le varie scadenze composti da indice di riferimento + spread. La riduzione percentuale offerta si applicherà quindi sullo spread corrispondente alla durata del mutuo prescelta.
Es:
tasso massimo per la durata prescelta = Indice decreto + spread decreto
offerta = x%
tasso da applicare = indice decreto + (spread decreto - (spread decreto /100 * x))

Orari di apertura degli sportelli
Gli impegni assunti nell'offerta in merito all'apertura e orari degli sportelli, in quanto componenti dell'offerta che concorrono alla determinazione del punteggio, devono essere rispettati per tutta la durata della convenzione.


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