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Comune di Prato
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Bando di gara per l' appalto, tramite pubblico incanto, relativo al secondo lotto dei lavori di restauro e ristrutturazione del complesso industriale ex Campolmi (Gara n. 429)



COMUNE DI PRATO - SERVIZIO NOTARIATO
Piazza del Comune n. 2 - 59100 PRATO

Il Comune di Prato, con sede in Prato, Piazza del Comune n. 2, indice pubblico incanto, per l'appalto dei lavori citati in oggetto. L'appalto, da intendersi a misura, ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, la somministrazione delle provviste e della manodopera occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto, secondo le prescrizioni tecniche, i materiali rispondenti alle caratteristiche e le metodologie di lavoro dettagliatamente previsti negli atti progettuali e nel Capitolato Speciale.
L'appalto prevede l'esecuzione del secondo lotto dei lavori di restauro dell'ex lanificio "Campolmi" per destinarlo a sede dell'Istituto Culturale e di Documentazione "A. Lazzerini" di Prato. I lavori previsti in questo secondo lotto consistono nelle opere di restauro, ristrutturazione, consolidamento strutturale ed adeguamento funzionale della porzione residua dell'edificio a corte di origine ottocentesca, a cui si aggiungono le opere di restauro e consolidamento strutturale di alcuni ulteriori volumi, quali l'ex tintoria, l'ex opificio idraulico e la demolizione e ricostruzione della palazzina adiacente la fabbrica posta lungo via S. Chiara. Alle opere di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale del manufatto esistente si aggiunge la realizzazione di un nuovo corpo edilizio in interrato, dove trovano collocazione l'archivio librario ed il locale impianti.
In aggiunta alle suddette opere architettoniche e strutturali, per l'intero complesso oggetto del presente appalto è prevista la dotazione dei necessari impianti elettrici e meccanici.
L'importo complessivo dei lavori è di Euro 6.229.000,25 (IVA esclusa) di cui Euro 5.900.100,25 a base d'appalto e soggetti a ribasso d'asta e Euro 328.900,00 per oneri relativi alla sicurezza di cui all'art. 31 comma 2 L. 109/94 e successive modifiche e quindi non soggetti a ribasso d'asta.
Avuto riguardo all'importo complessivo dell'appalto (superiore a 150.000 Euro) non saranno ammessi a partecipare alla gara concorrenti (sia come impresa singola, sia come componente di associazione temporanea orizzontale, verticale o mista) privi di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA.
I lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche, ex art. 3 D.P.R. 34/2000:
Categoria prevalente: OG 2, importo Euro 4.433.572,84 Classifica V;
Ulteriore categoria: OG 11, importo Euro 1.795.427,41 Classifica IV.
Per la elencazione delle singole voci di cui si compone l'appalto si rimanda comunque agli elaborati progettuali a disposizione dei concorrenti secondo quanto in dettaglio precisato più oltre, nel presente bando.
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso di attestazione SOA con iscrizione alla categoria prevalente per l'importo complessivo dei lavori (Euro 6.229.000,25) e cioè per la classifica VI o superiore, alle condizioni di cui al successivo punto 1.
Con riferimento alla partecipazione alla gara da parte di soggetti qualificati nella sola categoria prevalente, si precisa che la categoria OG11 (diversa dalla prevalente) è categoria a qualificazione obbligatoria e perciò deve essere necessariamente eseguita da soggetto in possesso della relativa qualificazione; quindi, in mancanza di detta qualificazione, il soggetto qualificato per la sola categoria prevalente deve obbligatoriamente subappaltare la categoria OG11 ovvero farne oggetto di scorporo e cioè costituire un'associazione temporanea di imprese di tipo verticale (ovvero un consorzio dalle stesse caratteristiche) in cui la mandante abbia la qualificazione per la citata categoria OG11.
Ciò comporta, per quanto concerne la presente gara, che è consentita la partecipazione a:
1) impresa in possesso di attestazione di qualificazione riferita alla sola categoria OG2 per l'importo totale dei lavori (cioè per classifica VI o superiore) purché, a pena di esclusione dalla gara, dichiari il subappalto dei lavori compresi nella categoria OG11; in caso di subappalto, la relativa dichiarazione deve essere resa già in sede di offerta, nell'ambito del modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposto da questa stazione appaltante e disponibile con le modalità indicate nel prosieguo del presente bando;
2) impresa in possesso di attestazione di qualificazione riferita alla categoria prevalente OG2 ed alla ulteriore categoria OG11, per le rispettive classifiche di importo;
3) associazioni temporanee e consorzi di cui all'art. 10 comma 1 lett. d), e) ed e bis) della L. 109/94 di tipo orizzontale. In tale ipotesi la partecipazione alla gara è ammessa a condizione che la mandataria o una impresa consorziata sia in possesso dei requisiti prescritti per l'impresa singola nella misura minima del 40% e la restante percentuale sia posseduta cumulativamente dalle mandanti e dalla altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento; l'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria;
4) associazioni temporanee e consorzi di cui all'art. 10, comma 1 lett. d), e) ed e bis) della L. 109/94 di tipo verticale. In tale ipotesi la partecipazione alla gara è ammessa a condizione che la mandataria o capogruppo possieda i requisiti, prescritti per l'impresa singola, con riferimento alla categoria prevalente e ciascuna mandante possieda i requisiti per l'importo dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.
5) associazioni temporanee di tipo misto e cioè associazioni di tipo verticale in cui:
A) i lavori della categoria prevalente vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale;
e/o
B) i lavori della categoria scorporabile vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale;

Per l'ammissione delle sub associazioni orizzontali di cui alle precedenti lettere A) e B), si fa rinvio, come regime di qualificazione, alla disciplina prevista al precedente punto 3), precisando che, nel caso della lettera A) detta disciplina deve intendersi riferita alla categoria prevalente ed al rispettivo importo, mentre nel caso della lettera B) detta disciplina deve intendersi riferita alla categoria scorporabile ed al rispettivo importo.
La capogruppo della complessiva associazione di tipo misto deve in ogni caso essere la mandataria della sub associazione orizzontale assuntrice dei lavori della categoria prevalente, ovvero l'impresa singola assuntrice dei lavori della categoria prevalente.
6) associazioni temporanee di concorrenti e consorzi, anche se non ancora costituiti, alle condizioni di cui all'art. 13, commi 4 e seguenti, della L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
7) imprese dei paesi appartenenti alla U.E. in base alla documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti, per la partecipazione alla gara, nei confronti delle imprese italiane.

Si evidenzia che l'attestazione SOA menzionata ai punti precedenti deve, a pena di esclusione dalla gara, contenere altresì l'ulteriore attestazione in merito al possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 3, D.P.R. 34/2000, e dell'allegato B al medesimo D.P.R..
Ove l'attestazione SOA non contenga l'ulteriore attestazione già citata, la presenza di tali requisiti deve essere comprovata, sempre a pena di esclusione dalla gara, da idoneo certificato o dichiarazione rilasciato/a da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell'Unione Europea) ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
In caso di associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale, tutte le imprese componenti il raggruppamento dovranno essere in possesso della ulteriore attestazione (ovvero certificato/dichiarazione) di cui ai periodi precedenti .
In caso di associazione temporanea di imprese di tipo verticale, solo la capogruppo, qualificata nella categoria prevalente, dovrà essere in possesso della ulteriore attestazione (ovvero certificato/dichiarazione) già più volte menzionata.
In caso di associazione temporanea di imprese di tipo misto, la disciplina è quella dettata per l'associazione di tipo verticale, fermo restando che, ove la capogruppo qualificata nella categoria prevalente sia una sub associazione di tipo orizzontale, tutte le imprese componenti detta sub associazione dovranno essere in possesso della ulteriore attestazione (ovvero certificato/dichiarazione) di cui ai periodi precedenti.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 730 naturali successivi e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo non giustificato imputabile all'appaltatore, sarà applicata una penale pari ad Euro 2.500,00 fino ad un massimo del 10% dell'importo di contratto; raggiunta tale percentuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto; è previsto un premio di accelerazione, pari ad Euro 2.500,00 per ogni giorno di anticipo, nell'ultimazione dei lavori, rispetto al termine contrattualmente fissato, fino ad un importo massimo pari a 60 giorni.
Sia in caso di ritardo nell'inizio lavori che nell'ultimazione degli stessi, come in generale in caso di ogni altra responsabilità o inadempienza dell'appaltatore, oltre alle penalità previste, resta salvo il diritto del Comune di Prato al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
I relativi pagamenti, con espressa esclusione di anticipazioni, saranno effettuati come da Capitolato Speciale mediante acconti su stati di avanzamento lavori ogniqualvolta il credito liquido, al netto del ribasso d'asta e di qualsiasi pattuita ritenuta, raggiunga la somma di Euro 400.000,00.
Alla copertura della spesa relativa al presente appalto si provvede, in conformità alla circolare della Cassa Depositi e Prestiti n.1237/2000 e secondo quanto disposto dal Consiglio Comunale di Prato con deliberazione n.95/2002, mediante mutuo che la stessa Cassa si è già formalmente impegnata a concedere (posizione n.441718900). Resta salvo il diritto di questa Amm.ne di assicurare la copertura della spesa mediante ricorso a risorse dell'Ente, non derivanti da indebitamento.
In relazione al finanziamento tramite mutuo della Cassa DD.PP., si applicano ai pagamenti le disposizioni di cui all'art. 13, 3° comma, del D.L. n. 55/1983 convertito nella L. n. 131/1983.
Secondo quanto disposto dall'art. 30 della L. n. 109/94, e successive modificazioni ed integrazioni, si richiedono le garanzie e le coperture assicurative ai sensi e nei termini di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.
Il contratto è da stipularsi a misura. L'asta pubblica si terrà con le modalità previste dall'art. 21, comma 1, lettera a) della L. n. 109/94, e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi (rectius elenchi prezzi) posto a base di gara.
In proposito si fa presente, infatti, che il progetto comprende tre elenchi prezzi distinti: questi tre elenchi (elenco prezzi opere edili, elenco prezzi impianti elettrici ed elenco prezzi impianti meccanici) sono quelli sui quali sarà applicato l'unico ribasso percentuale offerto in sede di gara.
In correlazione con gli elenchi prezzi, saranno a disposizione dei concorrenti anche i distinti computi metrici estimativi. Per quanto riguarda tali computi, si fa presente che questi, pur se in visione ed acquistabili presso la Tipografia di cui infra, non potranno formare oggetto od essere fondamento di alcuna pretesa o riserva dell'impresa concorrente (e dell'appaltatore) nei confronti della stazione appaltante. I citati computi devono ritenersi quindi solo come un apporto collaborativo all'interno del rapporto tra questa stazione appaltante ed i concorrenti, senza che le quantità indicate negli stessi documenti abbiano alcuna valenza contrattuale tra le parti.
La stazione appaltante, in applicazione dell'art. 21 comma 1 bis L. 109/94 come successivamente modificata, in ultimo con L. 415/98, procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla c.d. soglia di anomalia, determinata (quest'ultima) dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Si precisa che le offerte di maggior e minor ribasso, escluse ai fini della determinazione della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse non saranno prese in considerazione neppure ai fini del calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
La procedura di esclusione automatica delle offerte anomale sarà applicata purchè il numero delle offerte valide risulti non inferiore a cinque.
Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, pur redigendo in sede di gara la graduatoria delle offerte, la stazione appaltante, prima di assumere le definitive determinazioni, procederà, tramite il responsabile del procedimento, alla verifica in merito alla congruità di quelle che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, chiedendo ai concorrenti di trasmettere, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi delle offerte presentate, provvedendo alla loro esclusione qualora queste non siano fornite nei tempi richiesti o siano ritenute non accoglibili e/o insufficienti; la stazione appaltante aggiudicherà l'appalto al miglior offerente rimasto in gara.
La stazione appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 1-ter, della L. n. 109/94, e successive modificazioni ed integrazioni, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, il secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle condizioni da quest'ultimo offerte in sede di gara. La facoltà di interpello è altresì prevista anche a favore del terzo classificato, in caso di fallimento del secondo. In tale ipotesi, il nuovo contratto verrà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
La validità minima dell'offerta è fissata in sei mesi decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la presentazione dell'offerta stessa. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla medesima offerta qualora, entro detto termine, la stazione appaltante non abbia provveduto all'aggiudicazione dell'appalto, senza giustificato motivo.
Trattandosi di intervento su immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. n.490/1999, il soggetto incaricato della Direzione Tecnica dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal 3° comma dell'art.26 del D.P.R. n.34 del 25/1/2000.
Non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi in favore dell'impresa, secondo quanto disposto dall'art.26 comma 3 della L. n. 109/94 e successive modifiche.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 C.C.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, di cui all'art.10, com.1, lettere d) ed e) della L.109/94, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'art. 10 comma 1 lett. b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.
Con riferimento all'art. 13 L. 109/94 e successive modificazioni è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10 comma 1) lett. d) ed e) della medesima legge rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Tutti gli elaborati progettuali d'interesse per la redazione dell'offerta sono consultabili, previo appuntamento, presso il Comune di Prato, Servizio Programmazione Urbanistica, Viale V.Veneto n.9 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali (tel. 0574/615923 Geom. Logli; 0574/615933 Centralino - Fax 0574/615938); sabato e festivi esclusi ed escluso il giorno 16 agosto.
Presso il Servizio Notariato, Piazza del Comune n. 2, Prato, sempre nei medesimi giorni ed orari sopra indicati, potranno essere ritirati in copia: il presente bando ed il fac-simile del modello di autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da compilare ai fini dell'offerta, come specificato nel prosieguo.
Il ritiro di detti documenti può essere effettuato esclusivamente da un soggetto per ogni ditta partecipante; l'incaricato non potrà quindi ritirare più di un esemplare di ciascuno di detti documenti. È ammesso il ritiro anche tramite corriere, il cui nominativo dovrà comunque essere preventivamente comunicato via fax dall'Impresa richiedente al Servizio Notariato.
Per ottenere copia dei menzionati elaborati progettuali occorre invece rivolgersi alla Ditta COPI' s.a.s., Via F.Ferrucci n.203/a Prato, Prato (telefono 0574/584570, fax 0574/539450) previa prenotazione scritta, anche via fax. All'atto del ritiro dovrà essere corrisposta, a favore della menzionata Ditta, per spese di riproduzione, la somma (IVA inclusa) di Euro 0,10 per ogni fotocopia A4, di Euro 0,20 per ogni fotocopia A3 ed Euro 3,30 ml. per copie grande formato, per un totale complessivo di Euro 1.230,50. Si fa presente che dal ricevimento della richiesta alla sua evasione occorrono i tempi necessari per la riproduzione in copia degli elaborati, per la qual cosa si invitano le imprese interessate ad avanzare la loro richiesta con tempestività. Nel mese di Agosto si specifica che la Ditta COPI' sarà aperta tutti i giorni feriali (ad esclusione del sabato e del giorno 16) con orario 9-13.
Si precisa che potranno essere acquistati presso la citata Ditta anche solo alcuni degli elaborati progettuali sopra richiamati, con l'avvertenza però che ciascun elaborato sarà consegnato esclusivamente in copia integrale e che pertanto non verranno rilasciati estratti o copie parziali di singoli elaborati.
Resta inteso che sono da realizzare tutte le opere descritte negli elaborati di progetto, anche nel caso in cui esse compaiano su di un solo elaborato o prospetto e non vengano ripetute sugli altri.
È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione dello stesso, con introito della cauzione e facoltà del Comune di Prato di procedere all'esecuzione in danno e diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico dell'appaltatore.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 26 comma 5 legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, è vietata cessione di credito o procura senza l'espressa autorizzazione e conseguente riconoscimento da parte di questa stazione appaltante; l'eventuale atto di cessione andrà stipulato in forma pubblica o privata autenticata.

Le imprese interessate alla gara dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere (e quindi, a loro scelta, tramite servizio postale, o tramite corriere o tramite recapito a mano ecc. ecc), perentoriamente (e cioè a pena di esclusione) entro e non oltre le ore 12,00 a.m. del giorno 10/9/2002 all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato, Piazza del Pesce n. 9, 59100 Prato, in lingua italiana, l'offerta e la documentazione richiesta secondo quanto appresso specificato, il tutto in plico chiuso e sigillato (intendendosi con detta ultima espressione la necessità che sia apposta un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) sul quale plico dovranno risultare l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale e indirizzo dell'offerente - almeno della capogruppo in caso di raggruppamento) e la dizione "NON APRIRE. CONTIENE OFFERTA PER INCANTO RELATIVO AL 2° LOTTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO INDUSTRIALE EX CAMPOLMI - GARA DEL 12/9/2002". Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune (tel. 0574/616060, fax 0574/616073). Si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 - martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00: sabato e festivi chiuso.
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
1) OFFERTA ECONOMICA; 2) AUTOCERTIFICAZIONE; 3) COPIA ATTESTAZIONE SOA (e, se del caso, copia certificazione inerente i requisiti del sistema di qualità aziendale); 4) CAUZIONE PROVVISORIA; 5) ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO;
secondo quanto di seguito meglio specificato, da osservare parimenti a pena di esclusione dalla gara:
1) Offerta economica,
contenente la percentuale unica di ribasso (indicata tanto in cifre quanto in lettere) da applicarsi sull'elenco prezzi a base di gara intendendosi con tale espressione, come già precisato, gli elenchi prezzi relativi sia alle opere edili che agli impianti elettrici che agli impianti meccanici. In pratica il concorrente, nel formulare l'offerta, deve tener presente che l'unico ribasso offerto in sede di gara dovrà essere applicato ai prezzi contenuti nei suddetti, tre distinti elenchi prezzi. I prezzi esposti nei medesimi elenchi sono al lordo degli oneri di sicurezza.
L'offerta dovrà essere redatta in competente bollo e dovrà, pena l'esclusione, essere sottoscritta con firma leggibile per esteso dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore; nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto tale offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa. In caso di associazione temporanea di imprese già costituita dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Per i soggetti di cui all'art. 10 lett. d) ed e) L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, non ancora costituiti ai sensi dell'art. 13 della legge medesima, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.
Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima, tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) nella quale non devono essere inseriti altri documenti e recante all'esterno la dizione "Contiene offerta economica";
2) autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'Impresa, come da modello predisposto dalla stazione appaltante e disponibile con le modalità sopra specificate.
Al modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente. In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate.
In caso di associazione d'imprese il citato modello di autocertificazione andrà presentato da ogni impresa associata. In caso di consorzio di cui all'art. 10 lett. e) della L. 109/94, il citato modello andrà presentato da ogni consorziato, oltreché, ovviamente in caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo. Per i consorzi di cui all'art. 10 lett. b) e c) della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, tale modello dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione dei consorziati per quali il Consorzio concorre, ai quali ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche il modello dovrà recare, a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di esclusione della gara.
Nel già citato modello sono comprese anche le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione dalle gare d'appalto di lavori pubblici nonché la dichiarazione ai sensi della L. n. 68/1999, della legge n. 327/2000 e quella per l'eventuale richiesta di subappalto (nonché di cottimo) da produrre in sede di gara ai sensi della L. 55/90 e successive modifiche.
Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello devono essere rese, a pena di esclusione dalla gara, da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 75 lett. b) e c) del D.P.R. n. 554/1999 (come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 412/2000) e cioè: dal titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, da ogni socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dal socio accomandatario e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di società di altro tipo o consorzio; per maggiori dettagli si rimanda comunque alla nota a) di pag. 6 del modello in questione.
Per quanto concerne il subappalto, l'esecuzione di lavori affidati in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto, fatta eccezione per la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, lettere c) d) ed l) del D.P.R. n. 554/1999. Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Resta fermo che il subappalto potrà essere affidato entro i limiti di legge (entro il 30% delle opere per quanto riguarda la categoria prevalente) e comunque solo previa indicazione dei lavori e delle parti di opere oggetto del subappalto e per esso si fa rimando alle norme di cui alla L. 55/90 art. 18 e successive modifiche e integrazioni, precisando che gli importi corrispondenti ai lavori eseguiti dai subappaltatori saranno pagati dalla stazione appaltante all'impresa aggiudicataria, la quale ultima dovrà ottemperare a quanto stabilito dall'art. 18 comma 3 bis della citata L. 55/90. La stazione appaltante si riserva, in presenza di subappalto, di richiedere la produzione di tutta la documentazione necessaria per consentire il subappalto stesso ai sensi della normativa vigente. Si richiamano gli offerenti sulla necessità di compilare correttamente tale modello, evidenziando che in ogni caso (sia per le dichiarazioni rese sul predetto modello predisposto dalla stazione appaltante, sia per quelle riprodotte su altro stampato o integrative di quelle rese sul menzionato modello) l'omissione anche di una sola delle dichiarazioni previste nel già citato modello costituirà motivo di esclusione dalla gara.
3) Copia dell'attestazione SOA rilasciata all'Impresa,
recante l'ulteriore attestazione in merito al possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comm i 1 e 3, D.P.R. 34/2000 e dell'allegato B al medesimo D.P.R.
Ove l'attestazione SOA non contenga l'ulteriore attestazione già citata, il concorrente deve presentare, a comprova della presenza dei requisiti in questione, anche copia di certificato o dichiarazione rilasciata da organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell'Unione Europea) ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. La copia dell'attestazione SOA e, eventualmente, del certificato/dichiarazione deve essere accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, da dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa e da copia di documento di identità del medesimo.
4) Cauzione provvisoria per un importo di Euro 124.580,00 da prestare anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria; detta fideiussione (o polizza assicurativa) dovrà, pena l'esclusione dalla gara:
a) essere prestata solo da:
- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs 1/9/1993 n. 385;
- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
b) prevedere:
- l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2 art. 30 L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario,
- la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
- la validità di minimo 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari - tranne che al concorrente la cui offerta segue immediatamente quella del miglior offerente - la cauzione verrà restituita successivamente al provvedimento di approvazione degli atti della gara. Alle imprese partecipanti che, ai sensi dell'art. 8, comma 11 quater della Legge n. 109/94 e successive modifiche, presentino idonea documentazione relativa al possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, si riconosce il beneficio di cui alla lett. a) del comma predetto. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese risultano certificate.
Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 13 della L. 109/94 e successive modifiche, le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno essere stipulate dall'Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.
5) Attestazione di avvenuto sopralluogo nell'area dove si svolgeranno i lavori, sita in Prato, nel quartiere S. Chiara. Tale attestazione verrà rilasciata dagli Uffici del Servizio Programmazione Urbanistica del Comune, Viale V.Veneto n.9, Prato (tel. 0574/615923 Geom. Logli; 0574/615933 Centralino - Fax 0574/615938) cui gli interessati dovranno rivolgersi (dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00, sabato e festivi esclusi ed escluso il giorno 16/8 ) per concordare giorno ed ora del sopralluogo. Detto sopralluogo potrà essere effettuato da rappresentante legale, Direttore Tecnico o da tecnico delegato dell'impresa singola o mandataria, precisandosi che non è ammessa rappresentanza di più di un soggetto giuridico.

L'inizio delle operazioni di gara è fissato per le ore 9 del giorno 12 settembre 2002 presso una sala aperta al pubblico dell'edificio sede del Comune di Prato in Piazza del Comune n. 2 a Prato. In tale occasione sarà effettuata, da parte della apposita commissione di gara, in primo luogo la verifica di ammissibilità alla gara sotto il profilo amministrativo e, successivamente, sarà proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle imprese preventivamente ammesse alla gara.
Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la stazione appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.
Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.
Resta inteso che:
a) il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente bando di gara;
b) oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
c) non si darà corso ai plichi che:
- non risultino pervenuti entro il termine stabilito o sui quali non siano apposti gli estremi dei rispettivi mittenti o le indicazioni relative al contenuto dei plichi medesimi;
- risultino pervenuti non debitamente chiusi e sigillati, intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura dei plichi medesimi tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto;
d) non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto, offerte in variante, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
e) in caso di discordanza fra percentuale di ribasso indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione;
f) in caso di ribassi uguali (ovviamente dopo la procedura di esclusione delle offerte anomale) non si effettuerà gara di miglioria e si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, indipendentemente dalla circostanza che siano presenti i concorrenti che hanno formulato i ribassi uguali;
g) determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa e sigillata (v., per il significato di tale ultima espressione, quanto specificato al precedente punto c). In tale busta interna sigillata, dovrà essere inclusa unicamente l'offerta con esclusione di ogni altro atto o documento richiesto che, ove erroneamente compreso nella predetta busta interna, sarà considerato come non presentato, con conseguente esclusione dalla gara;
h) l'offerta economica e tutti i documenti richiesti devono essere redatti, a pena di esclusione dalla gara, in lingua italiana od accompagnati da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.
Resta inteso che il presente bando non vincola la stazione appaltante, la quale si riserva di annullare o revocare il bando medesimo, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno i lavori senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.
L'eventuale aggiudicazione in sede di gara avrà natura provvisoria; l'aggiudicazione diventa efficace per la stazione appaltante solo dopo l'approvazione degli atti della gara da parte del competente organo dell'Amministrazione. Il verbale della Commissione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante e fermi restando gli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia.
Il Comune di Prato potrà comunque procedere alla consegna dei lavori anche in modo parziale e/o, in via di urgenza, anche immediatamente dopo il citato provvedimento di approvazione degli atti della gara, pur nelle more dalla formale stipula del contratto, secondo quanto previsto dall'art.129 del D.P.R. n.554/1999.
L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione degli esiti della gara, presentare:
a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta (salva la dimostrazione relativa ai requisiti già comprovati mediante attestazione SOA) e quanto verrà richiesto d'ufficio a cura della Stazione appaltante;
b) cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 30 Legge 109/94 e successive modificazioni, tramite garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo netto d'appalto (salvo, per le imprese certificate il richiamo all'art.8, comma 11-quater, lettera a della L.n.109/94, e successive modificazioni ed integrazioni). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20% la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale del 20%. Si precisa che la fideiussione dovrà constare:
- di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma e il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta la garanzia;
- di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinuncia al termine di cui al 1° comma dell'art. 1957 del C.C.;
- di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato dal Comune di Prato- dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta medesima.
Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.
c) Mod. GAP compilato in ogni sua parte e firmato;
d) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;
e) le coperture assicurative relative ai rischi e recanti i massimali stabiliti all'art. 51 del Capitolato speciale d'Appalto;
f) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione.
Dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprensive di quelle per gli elaborati progettuali da allegare al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'appaltatore.
Qualora Cooperative, loro Consorzi, o Consorzi di imprese risultino aggiudicatari, gli stessi dovranno produrre la documentazione sub a), c), d), f), riferita anche all'impresa consociata incaricata dell'esecuzione dei lavori; così come in caso di associazione di imprese con riferimento a ciascun componente.
Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 13 comma 5 L. 109/94 e successive modificazioni da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) art. 10 comma 1 non ancora costituti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.
Ove, entro il termine indicato nella suddetta lettera di esiti gara, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto ovvero alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, sarà considerato decaduto con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e con facoltà del Comune di Prato di affidare i lavori al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.
L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione dei lavori e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.
Ai sensi della L. n. 241/90, si precisa che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fabrizio Cecconi, Funzionario Tecnico presso l'Area Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Prato.
Ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Prato (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.
Il presente bando di gara viene inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Prato, e, per estratto, su quotidiani. Una versione del presente bando, redatta secondo lo schema di cui all'allegato "L" al D.P.R. n. 554/1999, sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana. La stazione appaltante inserirà il presente bando di gara e il modello di autocertificazione anche sul sito Internet:
https://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare

Prato, 29 luglio 2002


IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO NOTARIATO
(Dott. Giovanni Ducceschi)

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