Bando di gara per pubblico incanto relativo ai lavori di ristrutturazione e restauro dello spazio teatrale presso l'ex orfanotrofio "Magnolfi" (Gara n. 407)
Comune di Prato - Servizio Notariato
Il Comune di Prato, con sede in Prato, Piazza del Comune n. 2, indice pubblico incanto, per l'appalto dei lavori citati in oggetto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale di Prato n. 811 dell'8.11.2000, dichiarata immediatamente eseguibile. L'appalto, da intendersi a corpo e misura, ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, la somministrazione delle provviste e della manodopera occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto, secondo le prescrizioni tecniche, i materiali rispondenti alle caratteristiche e le metodologie di lavoro dettagliatamente previsti negli atti progettuali e nel Capitolato Speciale; in sintesi i lavori di cui trattasi sono finalizzati al recupero e messa a norma degli ambienti, sia come sicurezza che come fruibilità.
L'importo complessivo dei lavori è di L. 1.000.000.000 = Euro 516.456,90 (IVA esclusa) di cui L. 950.000.000 = Euro 490.634,05 a base d'appalto e soggette a ribasso d'asta e L. 50.000.000 = Euro 25.822,84 per oneri relativi alla sicurezza di cui all'art. 31 comma 2 L. 109/94 e successive modifiche e quindi non soggetti a ribasso d'asta.
I lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili alle seguenti categorie ed importi:
Categoria prevalente: OG2 importo L. 710.946.980 (Euro 367.173,47).
Ulteriori categorie:
- OS30 importo L. 148.000.000 (Euro 76.435,62);
- OS28 importo L. 141.053.020 (Euro 72.847,81).
Per la elencazione delle singole voci di cui si compone l'appalto si rimanda comunque agli elaborati progettuali a disposizione dei concorrenti secondo quanto in dettaglio precisato più oltre, nel presente bando.
Ai fini della partecipazione al presente appalto è richiesto, in alternativa ad attestazione in corso di validità rilasciata da una Società di attestazione per categorie e classifiche adeguate alle categorie ed importi dei lavori da appaltare, il possesso dei requisiti, di ordine speciale, in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 31 del citato D.P.R. n. 34/2000, commi 1 e 2, precisando che, a questo fine, per importo complessivo dell'appalto si intende l'importo di L. 1.000.000.000 (al lordo degli oneri di sicurezza).
Si fa notare che il comma 3 del medesimo art. 31 è stato abrogato in forza dell'art. 65, 6° comma della legge 23/12/2000 n. 388 (c.d. finanziaria 2001); quindi i requisiti concernenti la cifra d'affari in lavori e l'esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente non subiscono alcun incremento rispetto ai valori minimi stabiliti con riferimento all'anno 2000. Devesi invece rilevare che, con riferimento al requisito relativo alla dotazione stabile di attrezzatura tecnica, la percentuale richiesta per partecipare anche alla presente gara è pari al 2% (duepercento) della cifra d'affari in lavori effettivamente realizzata.
Si chiarisce poi che ciascuna delle categorie OS28 e OS30 è categoria a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'allegato A al D.P.R. 34/2000 ed il rispettivo importo è superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera ma inferiore al 15% del predetto importo complessivo.
Ciò comporta: - il dover considerare ciascuna delle menzionate categorie "un'opera speciale" ai sensi dell'art. 72, comma 4 rispettivamente lettere b) ed e) del D.P.R. 554/1999;
- l'applicazione, all'appalto in questione, della previsione di cui al 2° comma dell'art. 74 dello stesso D.P.R., ritenendosi le categorie medesime subappaltabili o scorporabili;
- l'ulteriore conseguenza che l'impresa partecipante alla gara in quanto munita di qualificazione (per l'intero importo dell'appalto e cioè per L. 1.000.000.000) nella sola categoria pre- valente OG2, dovrà necessariamente, quindi a pena di esclusione dalla gara, dichiarare in sede di offerta - e cioè nel Modello di autocertificazione/Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposto da questa stazione appaltante e disponibile con le modalità specificate nel prosieguo del presente bando - di affidare in subappalto l'esecuzione delle lavorazioni appartenenti alle categorie OS28 e OS30; resta salva la possibilità - come più avanti specificato - di partecipare alla gara nell'ambito di un'associazione temporanea di tipo verticale.
Con riferimento ai lavori di natura impiantistica, l'esecutore degli stessi (sia esso il concorrente o l'eventuale subappaltatore) deve comunque essere in possesso dell'abilitazione prevista dalla vigente normativa (L. n. 46/1990).
In mancanza di attestazione rilasciata da una SOA, il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato da ogni concorrente nel citato Modello di autocertificazione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 1 quater della Legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni, soltanto i concorrenti individuati tramite sorteggio - sorteggio nel quale non saranno compresi i concorrenti in possesso di attestazione rilasciata da una SOA - dovranno esibire la documentazione idonea a comprovare il possesso di ciascuno dei menzionati requisiti di ordine speciale.
Si chiarisce in proposito che:
* la cifra d'affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata:
- per le ditte individuali, le società di persone, per i consorzi di cooperative, per i consorzi tra imprese artigiane e per i consorzi stabili che effettuano esclusivamente attività di costruzione con le dichiarazioni annuali IVA e col Modello Unico (anche in fotocopia sottoscritti dal legale rappresentante, purchè accompagnati da dichiarazione di conformità da parte dello stesso rappresentante e da copia di valido documento di identità del medesimo) corredati dalla fotocopia della relativa ricevuta di presentazione. Se gli stessi soggetti svolgono attività di costruzione unitamente ad altre attività, le dichiarazioni IVA e il Modello Unico devono essere accompagnati da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca il volume d'affari fra le diverse attività;
- per le società di capitali e le società cooperative che effettuano esclusivamente attività di costruzione, con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati (anche in fotocopia sottoscritti dal legale rappresentante, purchè accompagnati da dichiarazione di conformità da parte dello stesso rappresentante e da copia di valido documento di identità del medesimo) e corredati dalla fotocopia della relativa nota di deposi- to. Se le stesse società svolgono attività di costruzione unitamente ad altre attività, i bilanci devono essere accompagnati dalla nota integrativa agli stessi che ripartisca il volume d'affari nelle diverse attività o in mancanza, da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca l'importo fra le diverse attività;
* la cifra di affari in lavori relativa all'attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa concorrente è comprovata con la presentazione dei bilanci annuali (anche in fotocopia sottoscritti dal legale rappresentante, purchè accompagnati da dichiarazione di conformità da parte dello stesso rappresentante e da copia di valido documento di identità del medesimo) riclassificati e corredati dalla fotocopia della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'art. 10 lettere e) ed e-bis) della legge n. 109/94, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati;
* l'esecuzione dei lavori va comprovata con la presentazione di certificati di esecuzione degli stessi rilasciati dai committenti.
I lavori oggetto di valutazione sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito, iniziati ed ultimati nell'ultimo quinquennio (periodo marzo 1996/ marzo 2001) ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente bando.
Si applicano in proposito:
- il comma 6 dell'art. 22 del D.P.R. n. 34/2000;
- gli artt. 23, 24 e 25 dello stesso D.P.R.;
* il costo complessivo sostenuto per il per- sonale dipendente è comprovato:
- per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o Modello Unico (anche in fotocopia sottoscritti dal legale rappresentante, purchè accompagnati da dichiarazione di conformità da parte dello stesso rappresentante e da copia di valido documento di identità del medesimo), con fotocopia della ricevuta di presentazione. Qualora dai modelli presentati non risultino i dati richiesti, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante;
- per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati (anche in fotocopia sottoscritti dal legale rappresentante, purchè accompagnati da dichiarazione di conformità da parte dello stesso rappresentante e da copia di valido documento di identità del medesimo) e corredati dalla fotocopia della relativa nota di deposito.
La composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla nota integrativa al bilancio, nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell'organico.
* L'adeguata dotazione di attrezzatura tecnica è desumibile dal valore dell'ammortamento (relativo alla dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico in proprietà dell'Impresa) e dai canoni di locazione finanziaria e/o di noleggio.
Sia l'ammortamento che i canoni devono riferirsi all'ultimo quinquennio ed i rispettivi importi sono comprovati:
- per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio (ditte individuali e società di persone) dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o Modello Unico (anche in fotocopia sottoscritti dal legale rappresentante, purchè accompagnati da dichiarazione di conformità da parte dello stesso rappresentante e da copia di valido documento di identità del medesimo), corredate da fotocopia della relativa ricevuta di presentazione e da autocertificazione del legale rappresentante circa la quota riferita all'attrezzatura tecnica;
- per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, con la presentazione dei bilanci annuali (anche in fotocopia sottoscritti dal legale rappresentante, purchè accompagnati da dichiarazione di conformità da parte dello stesso rappresentante e da copia di valido documento di identità del medesimo) riclassificati e corredati da fotocopia della relativa nota di deposito.
Qualora la nota integrativa non contenga le informazioni richieste il dato va comprovato con la presentazione di autocertificazione del legale rappresentante.
Si precisa che qualora gli importi dei canoni di locazione finanziaria e/o noleggio non siano direttamente desumibili dai citati documenti, occorre far riferimento ai canoni desumibili dai relativi contratti, da presentare anche in fotocopia, sottoscritti dal legale rappresentante.
Per la presentazione della documentazione sopra descritta di natura fiscale (bilanci, Modello Unico, mod. 740 o 750, dich. IVA) si ribadisce che il quinquennio di riferimento è quello per il quale detti atti sono effettivamente utilizzabili in quanto approvati e presentati (e cioè il quinquennio 1995-1999); per quanto concerne, invece i certificati di esecuzione lavori, il quinquennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del presente bando (e cioè marzo 1996 - marzo 2001).
Ai fini del computo del valore per comprovare il possesso dei requisiti, si applica, se del caso, il comma 2° dell'art. 31 del D.P.R. n. 34/2000.
Le associazioni temporanee ed i consorzi di cui all'art. 10 comma 1 lett. d) e) ed e bis) della Legge n. 109/94 di tipo orizzontale possono partecipare alla gara qualora la mandataria o una impresa consorziata e le mandanti o le altre imprese consorziate siano in possesso dei requisiti sopra elencati prescritti per le imprese singole, rispettivamente nelle misure minime del 40% e del 10%.
L'Impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria ed il raggruppamento o il consorzio deve comunque possedere, nel suo insieme, i requisiti nella stessa misura richiesta per l'Impresa singola.
Le associazioni temporanee ed i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e bis), della Legge 109/1994 di tipo verticale, possono partecipare alla gara qualora la mandataria o capogruppo possieda i requisiti, prescritti dall'art. 31 D.P.R. 34/2000 per l'impresa singola, con riferimento alla categoria prevalente e ciascuna mandante possieda i requisiti per l'importo dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti devono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.
Nell'ambito dell'associazione temporanea di tipo verticale, non è consentito il raggruppamento di imprese relativo ad una categoria scorporabile, nel senso che ogni categoria scorporabile deve essere assunta da una ed una sola mandante, ferma restando l'ipotesi che una mandante abbia, come singola impresa, i requisiti per poter esegui- re più categorie scorporabili.
Ove sorteggiati, i soggetti in questione (A.T.I. ovvero consorzi) dovranno quindi presentare la documentazione sopra richiamata con riferimento a ciascuna delle Imprese costituenti il raggruppamento o Consorzio e che hanno dichiarato il possesso dei requisiti di capacità di cui trattasi.
Saranno inoltre ammessi alla gara:
- associazioni temporanee di concorrenti e consorzi, anche se non ancora costituiti, alle condizioni di cui all'art. 13, commi 4 e seguenti, della L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- imprese dei paesi appartenenti alla U.E. in base alla documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti, per la partecipazione alla gara, nei confronti delle imprese italiane.
Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 480 naturali successivi e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Per ogni giorno di ritardo non giustificato imputabile all'appaltatore, sarà applicata una penale di L. 450.000 = Euro 232,41.
Sia in caso di ritardo nell'inizio lavori che nell'ultimazione degli stessi, come in generale in caso di ogni altra responsabilità o inadempienza dell'appaltatore, oltre alle penalità specificatamente previste, resta salvo il diritto del Comune di Prato al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
I relativi pagamenti, con espressa esclusione di anticipazioni, saranno effettuati come da Capitolato Speciale mediante acconti su stati di avanzamento lavori ogni-qualvolta il credito liquido, al netto del ribasso d'asta e di qualsiasi pattuita ritenuta, raggiunga la somma di L. 190.000.000 (Euro 98.126,81).
Gli oneri di sicurezza saranno pagati ad ogni stato di avanzamento in proporzione alla quota dei lavori realizzati.
Attese le particolari forme di finanziamento (tramite mutuo della Cassa DD.PP.), si applicano ai pagamenti le disposizioni di cui all'art. 13, 3 comma del D.L. n. 55/1983 convertito nella L. n. 131/1983.
Secondo quanto disposto dall'art. 30 della L. n.109/94, e successive modificazioni ed integrazioni, si richiedono le garanzie e le coperture assicurative ai sensi e nei termini di cui ai commi 1, 2 , 2-bis e 3 dello stesso articolo.
Il contratto è da stipularsi a corpo e misura. L'asta pubblica si terrà con le modalità previste dall'art.21, comma 1, lettera c) della L. n.109/94, e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 554/1999.
La stazione appaltante, in applicazione dell'art. 21 comma 1 bis L. 109/94 come successivamente modificata, in ultimo con L. 415/98, procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla c.d. soglia di anomalia, determinata (quest'ultima) dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Si precisa che le offerte di maggior e minor ribasso, escluse ai fini della determinazione della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse non saranno prese in considerazione neppure ai fini del calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
La procedura di esclusione automatica delle offerte anomale sarà applicata purchè il numero delle offerte valide risulti non inferiore a cinque.
È comunque fatta salva una diversa disciplina che, in merito alle modalità di determinazione della citata soglia di anomalia delle offerte, dovesse entrare in vigore nel periodo intercorrente tra la data del presente bando e quella fissata per le operazioni di gara.
Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, pur redigendo in sede di gara la graduatoria delle offerte, la stazione appaltante, prima di assumere le definitive determinazioni, procederà, tramite il responsabile del procedimento, alla verifica in merito alla congruità di quelle che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, chiedendo ai concorrenti di trasmettere, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi delle offerte presentate, provvedendo alla loro esclusione qualora queste non siano fornite nei tempi richiesti o siano ritenute non accoglibili e/o insufficienti; la stazione appaltante aggiudicherà l'appalto al miglior offerente rimasto in gara.
La stazione appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.10, comma 1-ter, della L. n. 109/94, e successive modificazioni ed integrazioni, la sta- zione appaltante si riserva la facoltà di interpellare, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, il secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle condizioni da quest'ultimo offerte in sede di gara. La facoltà di interpello è altresì prevista anche a favore del terzo classificato, in caso di fallimento del secondo. In tale ipotesi, il nuovo contratto verrà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
La validità minima dell'offerta è fissata in 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la presentazione dell'offerta stessa. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla medesima offerta qualora, entro detto termine, la stazione appaltante non abbia provveduto all'aggiudicazione dell'appalto, senza giustificato motivo.
Non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi in favore dell'impresa, secondo quanto disposto dall'art.26 comma 3 della L. n. 109/94 e successive modifiche.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 C.C.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, di cui all'art.10, com.1, lettere d) ed e) della L.109/94, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'art. 10 comma 1 lett. b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.
Con riferimento all'art. 13 L. 109/94 e successive modificazioni è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10 comma 1) lett. d) ed e) della medesima legge rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
In materia di piani di sicurezza, si fa riferimento a quanto prescritto dall'art.31 della L. n. 109/94, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art.12 del D.Lgs n. 494/96. Resta inteso come il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dall'ente appaltante, formerà parte integrante del contratto d'appalto ed i relativi oneri, precedentemente evidenziati, non saranno assoggettabili al ribasso d'asta.
Inoltre, dovrà essere data piena applicazione a quanto previsto dalla L. 626/94 e dal D. Lgs. 494/96 nonché ad ogni altra disposizione normativa inerente gli appalti pubblici e la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ancorché non espressamente richiamata negli atti di gara.
Tutti gli elaborati progettuali d'interesse per la redazione dell'offerta (compresi il capitolato speciale, i computi metrici estimativi, il piano di sicurezza e coordinamento e lo schema di contratto d'appalto) sono consultabili, previo appuntamento, presso il Comune di Prato, Settore Edilizia Pubblica, Viale Vittorio Veneto n. 7, Prato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì (tel. 0574/616860 - Fax 0574/616838); sabato e festivi esclusi.
Presso il Servizio Notariato, Piazza del Comune n. 2, Prato, sempre nei medesimi orari sopra indicati, potranno essere ritirati in copia: il presente bando, il fac-simile del modello di autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la lista delle lavorazioni e forniture, da compilare ai fini dell'offerta economica, come specificato nel prosieguo.
Per ottenere copia dei menzionati elaborati progettuali occorre invece rivolgersi alla Ditta Tipografia Eliograf - Via Giotto 17, Prato (telefono e fax 0574/36036) previa prenotazione scritta, anche via fax.
All'atto del ritiro dovrà essere corrisposta, a favore della menzionata Ditta, per spese di riproduzione, la somma di L. 3.000 al mq per le eliocopie e L. 150 per fotocopia (I.V.A. inclusa). Si fa presente che dal ricevimento della richiesta alla sua evasione occorrono i tempi necessari per la riproduzione in copia degli elaborati, per la qual cosa si invitano le imprese interessate ad avanzare la loro richiesta con tempestività.
Si precisa che potranno essere acquistati presso la citata Ditta anche solo alcuni degli elaborati progettuali sopra richiamati, con l'avvertenza però che ciascun elaborato sarà consegnato esclusivamente in copia integrale e che pertanto non verranno rilasciati estratti o copie parziali di singoli elaborati.
Per quanto riguarda gli elaborati costituiti dai computi metrici estimativi, si fa presente che questi ultimi, pur se in visione ed acquistabili presso la Ditta citata, non potranno formare oggetto od essere fondamento di alcuna pretesa o riserva della impresa concorrente (e dell'appaltatore) nei confronti della stazione appaltante. I citati computi devono ritenersi quindi solo come un apporto collaborativo all'interno del rapporto tra questa stazione appaltante ed i concorrenti, senza che le quantità indicate negli stessi documenti abbiano alcuna valenza contrattuale tra le parti.
Resta inteso che sono da realizzare tutte le opere descritte negli elaborati di progetto, anche nel caso in cui esse compaiano su di un solo elaborato o prospetto e non vengano ripetute sugli altri.
Si sottolinea che a fronte del prezzo offerto, l'opera dovrà essere fornita perfettamente funzionante e completa di tutto quanto necessario anche se non dettagliatamente previsto negli elaborati progettuali.
Le imprese concorrenti dovranno pertanto effettuare una completa verifica del progetto, considerare eventuali aggiustamenti ritenuti necessari per poter fornire le garanzie richieste, valutare infine i piccoli particolari costruttivi necessari anche se non specificatamente dettagliati e tenere conto di tutto questo nel formulare l'offerta.
È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione dello stesso, con introito della cauzione e facoltà del Comune di Prato di procedere all'esecuzione in danno e diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico dell'appaltatore.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 26 comma 5 legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, è vietata cessione di credito o procura senza l'espressa autorizzazione e conseguente riconoscimento da parte di questa stazione appaltante; l'eventuale atto di cessione andrà stipulato in forma pubblica o privata autenticata.
Le imprese interessate alla gara dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere, perentoriamente (e cioè a pena di esclusione) entro e non oltre le ore 12,00 a.m. del giorno 9/5/2001 all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato, Piazza del Pesce n. 9, 59100 Prato, in lingua italiana, l'offerta e la documentazione richiesta secondo quanto appresso specificato, il tutto in plico chiuso e sigillato (intendendosi con detta ultima espressione la necessità che sia apposta un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) sul quale plico dovranno risultare l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale e indirizzo dell'offerente - almeno della capogruppo in caso di raggruppamento) e la dizione "NON APRIRE. CONTIENE OFFERTA PER INCANTO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLO SPAZIO TEATRALE PRESSO L'EX ORFANOTROFIO MAGNOLFI - GARA DEL 10/5/2001". Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune (tel. 0574/616060, fax 0574/616073). Si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 - martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00: festivi chiuso.
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
1) Offerta, consistente nella lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori (allegato G2), completata in ogni sua parte ed in base alla quale, ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 554/1999, è determinato il prezzo globale.
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è indicato il numero progressivo della voce nell'ambito della stessa lista allegato G2; nella seconda colonna è riportato il numero di riferimento degli elenchi descrittivi delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto (elenchi denominati tutti per comodità "allegato G1" e relativi agli impianti elettrici, di climatizzazione, antincendio ecc. ed opere edili); nella terza colonna la descrizione sintetica della varie lavorazioni e forni- ture; nella quarta colonna le unità di mi- sura ed i quantitativi previsti in progetto per ogni voce. I concorrenti dovranno riportare, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari - ovviamente al netto degli oneri di sicurezza - che offrono per ogni lavorazione e fornitura (espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna) e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
Si precisa che:
- l'indicazione delle voci e quantità riportate nella lista delle lavorazioni e forniture ha valore, per la parte a corpo, ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo, essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa lista, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L. 109/94 e successive modifiche e dell'art. 326, comma 2, della L. n. 2248/1865 allegato F);
- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti i computi metrici ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquistabili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara inteso, anche quest'ultimo, al netto degli oneri di sicurezza. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere; come ultima voce, ai soli fini di completezza, deve essere indicato il totale dell'offerta comprensivo degli oneri di sicurezza.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinata mediante la seguente operazione: r = (Pg-Po) x 100/Pg dove "r" indica la percentuale di ribasso, "Pg" l'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, "Po" il prezzo globale offerto, sempre al netto degli oneri per la sicurezza.
L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della citata lista delle lavorazioni e forniture presentata dall'aggiudicatario tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario eventualmente corretti costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.
Come detto, la lista già citata dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore; nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto la lista dovrà essere sottoscritta in ogni pagina da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa. In caso di associazione temporanea di imprese già costituita dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Per i soggetti di cui all'art. 10 lett. d) ed e) L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, non ancora costituiti ai sensi dell'art. 13 della legge medesima, la lista dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.
Tale offerta - cioè la lista debitamente compilata - deve essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima, tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) nella quale non devono essere inseriti altri documenti;
2) autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa, ai sensi della L. n.15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, dal legale rappresentante dell'Impresa, come da modello predisposto dalla stazione appaltante e disponibile con le modalità sopra specificate.
Al modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente. In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate.
In caso di associazione d'imprese il citato modello di autocertificazione andrà presentato da ogni impresa associata. In caso di consorzio di cui all'art. 10 lett. e) della L.109/94, il citato modello andrà presentato da ogni consorziato, oltrechè, ovviamente in caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo. Per i consorzi di cui all'art. 10 lett. b) e c) della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, tale modello dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione dei consorziati per quali il Consorzio concorre, ai quali ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche il modello dovrà recare, a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di esclusione della gara.
Nel già citato modello sono comprese anche le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione dalle gara d'appalto di lavori pubblici ed al possesso dei requisiti d'ordine speciale ex artt. 18 e seguenti del D.P.R. n. 34/2000 - (v. in dettaglio le pagine precedenti) nonché la dichiarazione ai sensi della L. n. 68/1999, della Legge n. 327/2000 e quella per il subappalto da produrre in sede di gara ai sensi della L. 55/90 come successivamente modificata, in ultimo, con L. 415/98.
Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello devono essere rese, a pena di esclusione dalla gara, da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 75 lett. b) e c) del D.P.R. n. 554/1999 (come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 412/2000) e cioè: dal titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, da ogni socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di società di altro tipo o consorzio; per maggiori dettagli si rimanda comunque alla nota a) di pag. 6 del modello in questione.
Per quanto concerne il subappalto, l'esecuzione di lavori affidati in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto, fatta eccezione per la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, lettere c) d) ed l) del D.P.R. n. 554/1999. Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Resta fermo che il subappalto potrà essere affidato entro i limiti di legge, precisando che gli importi corrispondenti ai lavori eseguiti dai subappaltatori saranno pagati dalla stazione appaltante all'impresa aggiudicataria, la quale ultima dovrà ottemperare a quanto stabilito dall'art. 18 comma 3 bis della citata L. 55/90. La stazione appaltante si riserva, in presenza di subappalto, di richiedere la produzione di tutta la documentazione necessaria per consentire il subappalto stesso ai sensi della normativa vigente.
Si richiamano gli offerenti sulla necessità di compilare correttamente tale modello, evidenziando che in ogni caso (sia per le dichiarazioni rese sul predetto modello predisposto dalla stazione appaltante, sia per quelle riprodotte su altro stampato o integrative di quelle rese sul menzionato modello) l'omissione anche di una sola delle dichiarazioni previste nel già citato modello costituirà motivo di esclusione dalla gara.
3) Cauzione provvisoria per un importo di L. 20.000.000.= (Euro 10.329,14) da prestare anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria; detta fideiussione dovrà, pena l'esclusione dalla gara:
a) essere prestata solo da:
- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs 1/9/1993 n. 385;
- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
b) prevedere:
- l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2 art. 30 L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario,
- la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, - la validità di minimo 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Si ribadisce che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presenteranno fideiussioni o polizze fideiussorie rilasciate da soggetti diversi dai menzionati Istituti di credito o Imprese di assicurazione o Intermediari finanziari.
Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari - tranne che al concorrente la cui offerta segue immediatamente quella del miglior offerente - la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione degli atti della gara. Alle imprese partecipanti che, ai sensi dell'art. 8, comma 11 quater della Legge n. 109/94 e successive modifiche, presentino idonea documentazione relativa al possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, si riconosce il beneficio di cui alla lett. a) del comma predetto. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese risultano certificate.
L'inizio delle operazioni di gara è fissato per le ore 9 del giorno 10/5/2001 presso una sala aperta al pubblico dell'edificio sede del Comune di Prato in Piazza del Comune n. 2 a Prato.
In tale occasione sarà effettuata, da parte della apposita commissione di gara, la verifica di ammissibilità alla gara sotto il profilo amministrativo e successivamente, in ottemperanza all' art.10 , comma 1 quater della L.109/94 come introdotto dalla L. 415/98 , senza procedere all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, la commissione effettuerà, tra le imprese ammesse alla gara in base alla verifica che precede, il sorteggio pubblico per la individuazione degli offerenti, in un numero non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore (senza comprendere tra le "offerte presentate", ai soli fini del sorteggio di cui trattasi, i concorrenti in possesso di attestazione rilasciata da una SOA) cui chiedere di comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, come sopra definiti col presente bando.
Ai soggetti sorteggiati verrà chiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'invio della richiesta loro indirizzata, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti già menzionati. Tale richiesta avverrà tramite fax.
Qualora il concorrente non indichi un numero di fax, poiché il termine perentorio decorre dall'invio e non dalla ricezione della predetta richiesta, l'Amministrazione appaltante invierà tale richiesta tramite servizio postale ma non assumerà alcuna responsabilità per eventuali esclusioni del concorrente causati da ritardi postali.
La documentazione comprovante il possesso dei più volte richiamati requisiti è quella specificata in precedenza nel presente bando. Si invitano quindi i soggetti partecipanti alla gara a premunirsi della documentazione sopra menzionata onde poterla produrre a questa stazione appaltante - in caso di sorteggio - entro il termine perentorio sopra imposto.
Tale documentazione dovrà essere contenuta in un plico chiuso e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) da far pervenire, a completo rischio ed onere del mittente, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato, Piazza del Pesce n.9, 59100 Prato entro il termine perentorio che precede (si richiama l'attenzione sull'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo già evidenziato in precedenza), pena la non considerabilità della stessa. Detto plico dovrà recare chiaramente apposti gli estremi del mittente e la dizione "NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTAZIONE REQUISITI DI CAPACITÀ PER INCANTO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLO SPAZIO TEATRALE PRESSO L'EX ORFANOTROFIO MAGNOLFI".
Ai fini della verifica del rispetto del termine perentorio sopra stabilito, faranno fede unicamente:
- la ricevuta comprovante l'avvenuta trasmissione, da parte di questa Amm.ne, del fax contenente la richiesta di documentazione;
ovvero
- la data di spedizione della lettera di richiesta della documentazione inviata da questa Amm.ne nel caso in cui il concorrente non sia raggiungibile via fax e, in ogni caso,
- il timbro, comprovante data e ora d'arrivo, apposto dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato sul plico fatto pervenire dal concorrente e contenente la documentazione di cui trattasi.
La stazione appaltante procederà quindi alla verifica della documentazione e la commissione di gara si pronuncerà in merito, nella seduta di cui infra.
Qualora la prova richiesta non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nell'offerta, il concorrente sarà escluso dalla gara, con le conseguenze di cui al citato art. 10 comma 1 quater:
escussione della cauzione provvisoria e segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 4 comma 7 della L.109/94 nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 8 comma 7 della menzionata legge.
L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche avverrà il giorno 31/5/2001, presso la menzionata sede del Comune di Prato, a partire dalle ore 9 e, comunque, previo pronunciamento della commissione di gara in merito agli esiti della verifica della documentazione riferita ai requisiti di ordine speciale, come sopra evidenziato.
Le modalità di tali operazioni di gara e della conseguente aggiudicazione sono disciplinate dal 6° comma dell'art. 90 D.P.R. 554/1999.
La medesima richiesta di comprovare il possesso dei requisiti sarà inoltrata, con le stesse modalità sopra richiamate, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati. Questi dovranno produrre la documentazione suddetta con le medesime modalità fissate per i concorrenti sorteggiati ed entro lo stesso termine decorrente dall'invio della richiesta loro indirizzata. Nel caso che essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicheranno le sanzioni sopra richiamate e si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la stazione appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.
Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.
Resta inteso che:
a) il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro i termini perentori fissati per le varie fasi della gara;
b) oltre i termini stabiliti non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
c) non si darà corso ai plichi che:
- non risultino pervenuti entro i termini stabiliti o sui quali non siano apposti gli estremi dei rispettivi mittenti o le indi- cazioni relative al contenuto dei plichi medesimi;
- risultino pervenuti non debitamente chiusi e sigillati, intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura dei plichi medesimi tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto;
d) non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto, offerte in variante, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
e) in caso di discordanza fra percentuale di ribasso indicata in cifre e quella in- dicata in lettere sarà ritenuta valida quella in lettere;
f) in caso di ribassi uguali si procederà mediante sorteggio, a norma dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827;
g) determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa e sigillata (v., per il significato di tale ultima espressione, quanto specificato al precedente punto c).
In tale busta interna sigillata, dovrà essere inclusa unicamente l'offerta con esclusione di ogni altro atto o documento richiesto che, ove erroneamente compreso nella predetta busta interna, sarà considerato come non presentato, con conseguente esclusione dalla gara;
h) l'offerta economica e tutti i documenti richiesti devono essere redatti, a pena di esclusione dalla gara, in lingua italiana od accompagnati da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.
Resta inteso che il presente bando non vin- cola la stazione appaltante, la quale si riserva di annullare o revocare il bando medesimo, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno i lavori senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.
L'eventuale aggiudicazione in sede di gara avrà natura provvisoria; l'aggiudicazione diventa efficace per la stazione appaltante solo dopo l'approvazione degli atti della gara da parte del competente organo dell'Amministrazione.
Il verbale della Commissione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante e fermi restando sia la già menzionata verifica dei conteggi esposti nella "lista delle lavorazioni e forniture" presentata dall'aggiudicatario sia gli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia.
Il Comune di Prato potrà comunque procedere alla consegna dei lavori anche in modo parziale e/o anche immediatamente dopo il citato provvedimento di approvazione degli atti della gara, pur nelle more dalla formale stipula del contratto, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e/o dalle altre disposizioni normative espressamente richiamate nel Capitolato medesimo.
L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione degli esiti della gara, presentare:
a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta (salva la dimostrazione relativa ai requisiti di ordine speciale già comprovati in ottemperanza all'art. 10 comma 1 quater sopra richiamato) e quanto verrà richiesto d'ufficio a cura della Stazione appaltante;
b) cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 30 Legge 109/94 e successive modificazioni, tramite garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo netto d'appalto (salvo, per le imprese certificate il richiamo all'art.8, comma 11-quater, lettera a della L.n.109/94, e successive modificazioni ed integrazioni).
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20% la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale del 20%. Si precisa che la fideiussione dovrà constare:
- di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma e il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta la garanzia;
- di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinuncia al termine di cui al 1° comma dell'art. 1957 del C.C.;
- di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato dal COMUNE DI PRATO dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta medesima.
Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.
c) Mod. GAP compilato in ogni sua parte e firmato;
d) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;
e) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione.
Dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto, registrazione ed accessorie a carico dell'appaltatore.
Sull'esecutore dei lavori grava inoltre l'obbligo di provvedere alle coperture assicurative di cui all'art. 30 comma 3 L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio specificato nel Capitolato Speciale.
Qualora Cooperative, loro Consorzi, o Consorzi di imprese risultino aggiudicatari, gli stessi dovranno produrre la documentazione sub a), c), d), e), riferita anche all'impresa consociata incaricata dell'esecuzione dei lavori; così come in caso di associazione di imprese con riferimento a ciascun componente.
Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 13 comma 5 L. 109/94 e successive modificazioni da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) art. 10 comma 1 non ancora costituti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.
Ove, entro il termine indicato nella suddetta lettera di esiti gara, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto ovvero alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, sarà considerato decaduto con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e con facoltà del Comune di Prato di affidare i lavori al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.
L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione dei lavori e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.
Ai sensi della L. n. 241/90, si precisa che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ivo Frosini, Istruttore Direttivo presso il Settore Edilizia Pubblica.
Ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Prato (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.
Il presente bando di gara viene inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Prato (ove resterà affisso fino al 9/5/2001), e, per estratto, su quotidiani.
Una versione del presente bando, redatta secondo lo schema di cui all'allegato "L" al D.P.R. n. 554/1999, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La stazione appaltante inserirà il presente bando di gara e il modello di autocertificazione anche sul sito Internet: https://archiviositi.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/gare/
Prato, 23 Marzo 2001
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO NOTARIATO
(Dott. Giovanni Ducceschi)
(Dott. Giovanni Ducceschi)