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Comune di Prato
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Amministrazione trasparente - Sezione 22

Archivio - Altri contenuti

In questa sezione sono pubblicate le informazioni riguardanti le attività del responsabile della trasparenza, l'accesso civico, violazioni e lotta alla corruzione, accessibilità degli strumenti informatici, banche dati e altri obblighi informativi.
Questa pagina è in eliminazione. I contenuti sono consultabili sul nuovo sito web "Amministrazione trasparente"

 Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013


Articolo 4, comma 3
"Limiti alla trasparenza"

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

 Decreto legislativo n. 39 del 2013 (...inconferibilità e incompatibilità di incarichi...)


Articolo 18, comma 5
"Sanzioni"

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto e' pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.


 Decreto legislativo n. 82 del 2005 - Codice dell'amministrazione digitale

Articolo 63, comma 3-bis e 3-quater
"Organizzazione e finalita' dei servizi in rete"

3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e modalita' di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

La responsabilità dell'aggiornamento dei dati contenuti in questa pagina è specificata per ogni voce dell'elenco.

Ultimo aggiornamento: 6 aprile 2020
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